Il TAR dà torto al Comune di Lampedusa
11:07 – La Sig.ra M.R. di 74 anni,di Lampedusa, proprietaria di un’area sita a Lampedusa, contrada Cala Croce, aveva presentato al Comune di Lampedusa e Linosa una richiesta di rilascio di permesso di costruire sulla predetta area per la realizzazione di un fabbricato per uso turistico. Venivano acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza, il parere favorevole dell’Ispettorato della Foreste e il parere igienico sanitario dell’ASP di Palermo e , pertanto, nel 2011 veniva assentita la richiesta avanzata. Successivamente la titolare della concessione edilizia richiedeva al Comune di Lampedusa l’approvazione di una variante al permesso di costruire; la richiesta di variante veniva autorizzata dalla Soprintendenza , l’Ispettorato della Foreste rilasciava il nulla osta di competenza per la realizzazione dell’opera in variante ed infine l’ASP di Palermo rilasciava parere igienico sanitario favorevole, ma l’Amministrazione Comunale di Lampedusa restava silente. Ed allora la proprietaria si è rivolta al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta presentata; in particolare gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno sottolineato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dalla legge, con richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito a causa del ritardo imputabile alla Pubblica Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo. Il Tar Sicilia Palermo,sezione 1, Presidente il Dr. Nicolò Monteleone, relatore la Dr.ssa Caterina Criscenti, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Cucchiara, ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulla richiesta di variante presentata, ed ordinando al Comune di Lampedusa di provvedere entro il termine di trenta giorni, disponendo la prosecuzione della causa per la trattazione della domanda risarcitoria ad altra udienza . Laddove il provvedimento richiesto dalla signora lampedusana non dovesse essere emesso nel termine assegnato dal TAR il nuovo codice della giustizia amministrativa prevede un intervento sostitutivo, ad istanza di parte, mediante la nomina di un commissario ad acta che adotterà il provvedimento in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.