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GIUSTIZIA: Il TAR condanna l’Assessorato regionale della Formazione professionale su ricorso di un operatore favarese. 

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Tar 03

Il Sig. Calogero Castronovo , di 43 anni, consigliere comunale di Favara,essendo in possesso dei requisiti prescritti  aveva presentato un’istanza per essere inserito nell’Albo degli operatori della formazione professionale siciliana; ma l’Assessorato Regionale della Formazione lo aveva escluso per una asserita carenza di requisiti, non ritenendolo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31/12/2008.  L’operatore favarese aveva proposto allora un ricorso giurisdizionale , con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino,  contro l’Assessorato Regionale della Formazione, per l’annullamento sia  del provvedimento di esclusione dall’Albo, sia della circolare assessoriale n.1 del 2013 afferente l’aggiornamento dell ‘Albo. In particolare l’Avvocato Rubino ha censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo delle eccesso di potere per straripamento e per travisamento dei fatti, sia per essere il ricorrente in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge ai fini dell’inserimento nell’Albo, sia perchè una circolare assessoriale non avrebbe potuto  comunque introdurre ulteriori requisiti di ammissione non previsti dalla legislazione vigente. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Già in sede cautelare il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva accolto la richiesta cautelare avanzata dall’Avvocato Rubino, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati; da ultimo il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Lucia Maria Brancatelli, ritenendo fondate le censure formulate dall’Avvocato Rubino ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati. In particolare il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione Regionale non avrebbe potuto prevedere con una mera circolare la mancata iscrizione all’Albo degli operatori della formazione professionale dei soggetti non assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, non potendo l’iscrizione all’albo essere subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro; da qua la decisione di annullare la circolare assessoriale a firma dell’ex assessore Scilabra, con condanna dell’Assessorato resistente anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro duemila, oltre accessori come per legge. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, il Sig. Calogero Castronovo, in atto capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Favara, verrà inserito nell’Albo degli operatori della formazione professionale mentre l’Assessorato regionale della formazione pagherà le spese giudiziali.

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