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SAN GIOVANNI GEMINI: Salvo il contratto di quartiere II del Comune. Il CGA respinge il ricorso di un privato

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Tar 05Nel 2012 il Comune di San Giovanni Gemini avviava la procedura per la revisione dello strumento urbanistico apponendo su un’area di proprietà del sig. Lo Scrudato Alfonso un vincolo finalizzato ad un intervento di recupero denominato “contratto di quartiere II” ; con delibera consiliare veniva approvato il progetto definitivo per l’esecuzione dell’opera con adozione della relativa variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ma il  Sig. Lo Scrudato proponeva un ricorso giurisdizionale contro il Comune di San Giovanni Gemini  per l’annullamento delle suindicata delibera consiliare e di altri atti connessi, lamentando asseriti vizi procedimentali e la mancata previsione di un indennizzo. Già il TAR aveva respinto in primo grado il ricorso del privato, condividendo le eccezioni formulate dal difensore del Comune avvocato Girolamo Rubino; ma il privato aveva successivamente proposto appello davanti al Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendo l’integrale riforma della sentenza del Tar. Anche davanti al CGA si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni Gemini, in persona del Sindaco Dr. Carmelo Panepinto, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Tra l’altro l’Avvocato Rubino ha sottolineato che il piano di recupero rappresenta un’operazione complessa che punta, mediante un insieme coordinato di interventi, alla rivitalizzazione di interi comprensori urbani , e che l’intervento era già stato esitato positivamente dal competente ministero che aveva ammesso il programma a finanziamento per un importo complessivo di euro tremilioni e ciinquecentomila. Il CGA, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino secondo cui le scelte urbanistiche effettutate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono espressione di  valutazioni ampiamente discrezionali , insindacabili in sede di legittimità, ha respinto l’appello proposto dal Sig. lo Scrudato, ritenendo legittimi tutti i provvedimenti adottati dal Comune di San Giovanni Gemini. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA, potrà essere realizzato il Contratto di quartiere II nel Comune di San Giovanni Gemini, con la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica ed opere di urbanizzazione.

 

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