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Giovane favarese riavrà il porto d’armi. Il TAR condanna il Ministero dell’Interno.

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Tar 02Il Sig. P.S. , di 33 anni, di Favara, titolare fin dal 2004 della licenza di porto di fucile per uso caccia, approssimandosi la scadenza del titolo di polizia avanzava richiesta di rinnovo della licenza in questione. Con apposita nota la Questura di Agrigento preannunciava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, atteso che il richiedente risultava asseritamente frequentare soggetti pregiudicati ed inoltre il padre convivente, Sig. P.G., era stato denunciato per truffa e turbata libertà degli incanti. Il giovane favarese avanzava una richiesta di accesso agli atti , con particolare riferimento all’istruttoria svolta dagli organi di polizia, ma la Questura di Agrigento negava l’accesso agli atti in ragione della asserita “esigenza di salvaguardare la riservatezza di terze persone”. Avverso il diniego di accesso il giovane proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, che veniva accolto con contestuale ordine di esibizione degli atti richiesti. Ma la sentenza non veniva eseguita, ed allora  il giovane proponeva un ricorso per l’esecuzione del giudicato, sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza; anche il ricorso per ottemperanza di giudicato veniva accolto dal TAR, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese giudiziali. A questo punto l’Amministrazione rilasciava gli atti richiesti, ed il ricorrente adiva il TAR, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza,  per l’annullamento del diniego opposto alla richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile.  In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria, giacchè le asserite frequentazioni con soggetti definiti pregiudicati erano in realtà assai risalenti e segnatamente risalivano ad epoche in cui tali soggetti non avevano alcun pregiudizio penale , mentre per quanto concerne  la vicenda giudiziaria del padre del ricorrente, Sig. P.G.(nascente da una denuncia relativa a fatti commessi nel Comune di Niscemi ed afferente ai reati di truffa e turbata libertà degli incanti in concorso) , destinatario di un provvedimento di divieto temporaneo di esercizio dell’attività imprenditoriale,  il Tribunale di Catania, Sezione Quinta Penale, aveva revocato la misura cautelare interdittiva , ritenendo “solo suggestiva, ma certamente non sorretta da gravi indizi di colpevolezza ed anzi in definitiva poco convincente la tesi accusatoria”. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il  Dr. Calogero Ferlisi, relatore il Consigliere Roberto Valenti, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto impugnato, e condannando il Ministero dell’Interno nuovamente al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto , per effetto della sentenza resa dal TAR il giovane favarese potrà riottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia mentre il Ministero dell’Interno pagherà le spese giudiziali.

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