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Il TAR Lazio annulla decreto del ministro dell’Istruzione su ricorso di un docente palmese che verrà reinserito nella graduatoria concorsuale

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Il Dr.M.S. di 41 anni, nato a Palma di Montechiaro,  aveva partecipato alla procedura concorsuale su base regionale  finalizzata al reclutamento del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”; nell’ambito di tale procedura concorsuale lo stesso sosteneva  la prova scritta a Palermo e le prova pratica a Trapani. La commissione riteneva non sufficiente il punteggio complessivo attribuito al docente palmese, tant’è che lo stesso non veniva inserito nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale; ma il docente palmese, non condividendo l’operato della commissione, e ritenendo illegittimo il bando di concorso, ha proposto un ricorso davanti al TAR del Lazio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia,contro il Ministero dell’istruzione, per l’annullamento sia del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle prove orali, sia del decreto ministeriale avente ad oggetto il bando di concorso, nella parte in cui sono stati individuati i criteri e le modalità per la valutazione delle prove e dei titoli. In particolare gli avvocati Rubino e La Loggia hanno sostenuto che la normativa di riferimento prevede che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti , di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, citando all’uopo copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ; mentre il bando di concorso aveva alterato il principio di cui sopra, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e altri dieci punti per le prove pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla normativa vigente. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar del Lazio, Sezione terza bis, condividendo integralmente le censure formulate dagli avvocati Rubino e La loggia, ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando il principio secondo cui deve essere mantenuta l’equiparazione tra l’insieme delle prove scritte e la prova pratica, con conseguente spalmatura dei quaranta punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove, con conseguente annullamento del bando di concorso. Pertanto , per effetto della sentenza resa dal Tar del Lazio, scaturisce l’obbligo per l’amministrazione scolastica di procedere ad una nuova correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dal ricorrente; operando una media aritmetica dei punteggi attribuiti al ricorrente, si ottiene un punteggio complessivo espresso in quarantesimi ben superiore alla soglia minima per accedere alle prove orali. Pertanto il candidato palmese verrà ammesso a sostenere la prova orale, mentre il Ministero dell’Istruzione soccombente dovrà provvedere alla rifusione del contributo unificato al ricorrente.

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