Il TAR condanna il Comune di Canicattì. Vanno restituiti ai proprietari i terreni espropriati e non utilizzati per pubblica utilità
Nel 1984 il Comune di Canicattì disponeva l’espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare; nel 2008 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio adiacente il convento di Padre G. La Lomia e collegamento con via Pirandello, per effetto della quale veniva prevista l’espropriazione di ulteriori aree. Decorsi decenni dalla emanazione del provvedimento di espropriazione risultavano inutilizzate alcune aree, non fisicamente occupate dalle costruzioni realizzate; pertanto i proprietari hanno richiesto al Comune di Canicattì la restituzione di dette aree. Ma il Comune ha opposto un diniego a tale richiesta, ritenendo che tali aree potranno in futuro essere utilizzate per l’attuazione di successivi programmi di completamento ; da qua la decisione dei proprietari di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per l’annullamento del provvedimento di diniego.Al fine di accertare alcune circostanze di fatto il Tar disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ; dalla relazione istruttoria depositata è risultato che il terreno controverso non è stato interessato da alcuna delle opere connesse all’intervento edilizio che ne ha determinato l’espropriazione.Il Collegio ha fatto proprie le valutazioni operate dall’Ufficio del Genio Civile, secondo cui vi è un esubero di mq.2000 di terreno espropriato, non utilizzato; ed ha pertanto condiviso la censura, formulata dagli avvocati Rubino e Cucchiara, secondo cui il bene espropriato non può essere mai concretamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato.Alla luce della fondatezza di tale censura il Tar ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego impugnato, e condannando il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio, liquidate il euro tremila, oltre al rimborso del contributo unificato ed oneri accessori; pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar in accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avvocati Rubino e Cucchiara, i proprietari espropriati hanno diritto alla retrocessione parziale dei loro terreni, mentre il Comune di Canicattì pagherà le spese giudiziali.