Respinto il ricorso dell’On.Marco Forzese per l’annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’ARS
l’On. Marco Forzese si era candidato alla elezioni tenutesi il 5 novembre 2017 alla carica di deputato all’ARS con la lista “Alternativa Popolare – Centristi per Micari”; com’è noto la lista regionale collegata non ha raggiunto il quorum del 5% su base regionale per l’assegnazione dei seggi . Avendo appreso che molti candidati , presentatisi nei collegi circoscrizionali di tutte le provincie siciliane, non avevano dichiarato l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dalla cd. legge” Severino” , e che molti di tali candidati sono stati proclamati eletti all’ARS, ha proposto un ricorso giurisdizionale davanti al TAR per l’annullamento delle operazioni elettorali sostenendo che se tali candidati fossero stati esclusi dalla competizione elettorale la lista “Alternativa popolare – Centristi per Micari” avrebbe superato il quorum del 5% prescritto ed agli sarebbe stato eletto deputato. In particolare il ricorrente ha sostenuto che i candidati controinteressati , appartenenti a varie liste e candidati nei vari collegi circoscrizionali, avrebbero dovuto essere cancellati dalle rispettive liste di appartenenza in quanto avevano omesso di produrre la dichiarazione di accettazione della candidatura completa delle indicazioni previste dalla cd. legge “Severino”; e a loro volta le rispettive liste avrebbero dovuto essere escluse dalla competizione elettorale perchè non più composte da un sufficiente numero di candidati. Si è costituito in giudizio, tra gli altri, l’Onorevole Michele Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, eccependo l’infondatezza del ricorso già in punto di fatto, avendo il neo deputato presentato tutta la documentazione normativamente prescritta compresa la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui alla legge “Severino”, contrariamente all’assunto dei difensori dell’On. Forzese . Nel merito, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno chiesto il rigetto del ricorso perchè infondato anche in diritto, atteso che i candidati hanno utilizzato una modulistica fornita dalla Regione Siciliana , sicchè in ogni caso le dichiarazioni sarebbero da ritenere valide per il principio dell’affidamento; citando all’uopo giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui ai candidati avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta la possibilità di integrare la documentazione, e ciò in omaggio anche al “favor partecipationis” per il quale, in assenza di di sostanziali ragioni ostative, va consentita la più ampia partecipazione alle competizioni elettorali. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo il precedente giurisprudenziale citato dagli avvocati Rubino e Impiduglia, in linea con il principio di strumentalità delle forme, secondo cui non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie della libera espressione del voto, ha dichiarato infondato il ricorso proposto dall’Onorevole Forzese per l’annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’ARS, rigettandolo. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, tutti i deputati regionali neo eletti, tra i quali l’Onorevole Michele Catanzaro, resteranno in carica, e tale precedente giurisprudenziale probabilmente orienterà il collegio giudicante nell’ambito degli ulteriori ricorsi elettorali, tra i quali vi è quello proposto dall’ex onorevole Pino Apprendi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Leone, in cui si è costituita in giudizio l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, assistita parimenti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per chiedere il rigetto del ricorso.