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Il Tar dà torto al Comune di Licata. Salvo un immobile in contrada Montesole

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La sig.ra C.P. di 76 anni di Licata nell’anno 2001 aveva ottenuto una concessione edilizia in sanatoria avente ad oggetto l’opera costituita da un piano terra ad uso residenziale sita nella contrada Montesole; nel provvedimento, l’Amministrazione comunale richiamava il contenuto delle note a mezzo delle quali la competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento aveva dichiarato la compatibilità delle opere oggetto del procedimento di sanatoria dettando quattro prescrizioni. L’Amministrazione Comunale nel provvedimento di concessione edilizia in sanatoria fissava un termine di tre anni per la realizzazione dei lavori indicati nelle suddette note della soprintendenza, avvertendo che la mancata esecuzione dei suddetti lavori avrebbe comportato la revoca della concessione in sanatoria. La titolare della concessione in sanatoria non potè ottemperare nei termini assegnati alla prescrizioni imposte a causa di un contenzioso promosso innanzi al Tribunale di Agrigento dai proprietari di un fondo limitrofo; pertanto la stessa richiedeva al Comune di Licata una proroga così manifestando l’intenzione di addivenire alla realizzazione delle opere prescritte. Ma il comune di Licata nel 2011 rigettava l’istanza di proroga, disponendo la revoca della concessione edilizia in sanatoria già rilasciata nel 2001. La titolare della concessione in sanatoria ha allora proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia contro il Comune di Licata, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, lamentando la mancata comunicazione  preventiva di avvio del provvedimento di revoca, ed il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso all’adozione del prefato provvedimento di revoca ed al contemperamento operato tra questo ed il sacrificio imposto al privato titolare della concessione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto motivi aggiunti di ricorso, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, al fine di impugnare i provvedimenti consequenziali nelle more adottati dal Comune di Licata (ordinanza di demolizione, inottemperanza alla demolizione, demolizione d’ufficio). Già in sede cautelare il Tar Sicilia,Palermo,Sezione prima, aveva accolto la richiesta di sospensiva avanzata dall’Avvocato Rubino, ritenendo la fondatezza delle censure formulate ; da ultimo, esaminando il merito della controversia, il TAR Sicilia,Palermo,Sezione prima, ha accolto il ricorso annullando i provvedimento impugnati, condividendo i motivi di ricorso secondo cui i provvedimenti di secondo grado concretanti esercizio della cd. autotutela decisoria debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, venendo ad incidere su posizioni consolidate del privato, e secondo cui  la manifesta carenza motivazionale circa le prevalenti ragioni di interesse pubblico da tutelare inficia irrimediabilmente la validità del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo, e travolge per illegittimità derivata i provvedimenti consequenziali impugnati con i motivi aggiunti di ricorso. Per effetto della sentenza resa dal Tar la signora licatese manterrà l’immobile sito in contrada Montesole mentre il Comune di Licata dovrà provvedere alla refusione del contributo unificato alla ricorrente

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