Il Tar condanna l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali per un immobile abusivo a Palma di Montechiaro
La signora M.C. di 52 anni di Palma di Montechiaro è proprietaria di un fabbricato a tre elevazioni realizzato abusivamente nel Comune di Palma di Montechiaro ricadente in zona vincolata. In relazione a tale fabbricato la signora palmese ha presentato domanda di condono al Comune di Palma di Montechiaro nonchè domanda di nulla osta in sanatoria alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento. La Soprintendenza di Agrigento ha espresso il preavviso di parere favorevole per il rilascio del richiesto nulla osta subordinandolo al pagamento dell’indennità prevista quantificata in oltre ventiseimila euro;l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ha ingiunto alla signora palmese il pagamento della somma di euro 26.232 quale maggior somma tra il danno arrecato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive. Stante l’illegittimità del procedimento sanzionatorio la signora palmese ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, contro l’Assessorato Regionale dei Beni culturali per l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui l’Assessorato ha comminato alla ricorrente il pagamento dell’indennità prevista dalla legge per il rilascio del nulla osta in sanatoria nonchè della nota con cui la Soprintendenza ha espresso il parere favorevole ai fini del rilascio del richiesto titolo in sanatoria nella parte in cui ha subordinato detto parere al pagamento dell’indennità prevista. in particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, atteso che il procedimento seguito dall’Amministrazione resistente si pone in contrasto con i più elementari principi di ragionevolezza e di logicità; ed infatti la Soprintendenza si è limitata a trasmettere un preavviso di ammissibilità della domanda di sanatoria, senza esprimere alcun accertamento di compatibilità paesaggistica, con l’astratta possibilità che il privato dopo il pagamento della sanzione debba essere costretto a demolire il proprio immobile. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dei beni Culturali ed ambientali, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure avanzate dagli avvocati Rubino e Airò, secondo cui solo dopo l’adozione del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica può irrogarsi la sanzione pecuniaria, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, condannando l’Assessorato resistente anche al pagamento delle spese giudiziali. pertanto, nelle more del rilascio dell’accertamento della compatibilità paesaggistica la signora palmese non dovrà pagare nessuna sanzione pecuniaria mentre l’Assessorato resistente dovrà pagare le spese giudiziali afferenti la fase cautelare.