Il CGA dà torto al Ministero delle Politiche Agricole. Riberese non dovrà restituire 167.000 euro.
Il Sig. S.A. di 39 anni di Ribera è figlio del Sig. S.G. il quale era socio della Cooperativa agricola “Poggio Diana” con sede in Ribera. I soci della cooperativa avevano rilasciato fideiussione bancaria a garanzia di erogazioni finanziarie da parte di banche in favore della cooperativa; tuttavia la cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. Ed allora il Sig. S.A. nella qualità di erede presentava domanda per godere dei benefici legislativamente previsti ai fini dell’assunzione delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse a carico dello Stato; in sostanza la previsione normativa vigente comportava l’accollo da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci delle cooperative a titolo di garanzie. A seguito della domanda presentata il giovane riberese veniva utilmente collocato in apposita graduatoria per l’attribuzione dei benefici richiesti; ma il Ministero delle politiche agricole respingeva l’istanza di accollo dei debiti in ragione di un’informativa prefettizia secondo cui in capo alla Cooperativa “Poggio Diana” sussistevano cause interdittive di cui alla legislazione antimafia vigente, sulla base del coinvolgimento nella cooperativa di Colletti Carmelo, ritenuto vicino ad ambienti criminali. Essendo stata gravata d’impugnazione l’interdittiva prefettizia da parte del sig. S.A, assieme agli altri ex soci, Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avvocato Girolamo Rubino, annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo che il lasso di tempo intercorso tra la morte di Colletti Carmelo, avvenuta nel 1983, e la data di liquidazione della cooperativa, nel 1991, fosse idoneo ad escludere l’esistenza di un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa. A seguito della perdurante inadempienza del Ministero delle politiche agricole il giovane riberese , sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, adiva nuovamente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per l’esecuzione del giudicato nascente dalla precedente sentenza , ed il CGA, in accoglimento del nuovo ricorso, ordinava l’esecuzione del giudicato al Ministero resistente, condannando quest’ultimo anche al pagamento delle spese di lite. A questo punto il Ministero provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore delle banche creditrici; ma da ultimo, inopinatamente, lo stesso Ministero chiedeva la restituzione della quota di spettanza del ricorrente, pari ad euro 167.00, sulla base di una preteso difetto di procura “ad litem”. Il giovane riberese ha adito nuovamente il CGA , ancora una volta con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per la declaratoria di nullità del provvedimento di recupero delle somme, per evidente elusione del giudicato formatosi tra le parti. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. il CGA, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino, secondo cui il provvedimento di recupero delle somme era in contrasto con il giudicato formatosi tra le parti, ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato. Pertanto, per effetto delle sentenza resa dal CGA, il giovane riberese non dovrà restituire nulla al Ministero delle Politiche agricole mentre quest’ultimo dovrà procedere alla rifusione del contributo unificato al ricorrente.