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Aragona: Assolto il Sindaco Pendolino. “Nessun abuso di ufficio nella revoca del dirigente Utc”

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I giudici della prima sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, nel primo pomeriggio di oggi, hanno cancellato la sentenza di primo grado, inflitta dal tribunale di Agrigento, con l’assoluzione perchè il fatto non sussiste. Il Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, era imputato di tentativo di abuso di ufficio, in particolare, secondo l’accusa: “il primo cittadino, avrebbe cercato di costringere l’allora responsabile dell’ufficio tecnico a mettere le carte in regola su un immobile abusivo e consentire, quindi, a una parente di venderlo. Le pressioni del Sindaco Pendolino, sarebbero state finalizzate anche a revocare la consistente sanzione amministrativa che, per prassi, viene comminata dagli uffici quando si accertano violazioni edilizie. A sua volta, il primo cittadino, avrebbe revocato l’incarico al Dirigente dell’Ufficio tecnico”. Invece, gli avvocati Donatella Miceli e Lillo Fiorello, difensori del primo cittadino, al contrario, hanno sostenuto che “l’ingegnere Chiarelli era stato sostituito nell’ambito di una prevista rotazione finalizzata a razionalizzare la macchina burocratica. Non c’era stata mai alcuna pressione indebita, semmai nel corso degli anni ci sono state ripetute inefficienze da parte di Chiarelli che fu sottoposto a una sanzione disciplinare”. 

Così, i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento hanno condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, imputato di abuso di ufficio, che a sua volta aveva portato pure alla sospensione da Sindaco, da parte del Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per effetto della legge Severino, che poi revocò.

Oggi, arriva la sentenza dei Giudici di Palermo che: “la revoca dell’incarico di dirigente dell’ufficio tecnico che, secondo l’accusa iniziale che non ha retto al vaglio del processo, sarebbe stata illegittima e frutto di una ritorsione per ragioni di astio personale”. Con la sentenza di assoluzione è stata, anche revocata, la condanna al risarcimento dei danni, promossa in primo grado.

 

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