Condannato il Ministero dell’Istruzione su ricorso di un preside favarese
08:45 – Il Dr. F.G. di 67 anni di Favara, dirigente scolastico, nell’anno scolastico 2006-2007 aveva espletato le sue mansioni presso l’Istituto Superiore “G.Zappa” di Campobello di Licata ; cinque anni dopo, nel 2012, l’Ufficio Scolastico regionale incaricava alcuni funzionari dell’espletamento di un’ispezione presso il detto istituto. All’esito dell’ispezione veniva comunicato al dirigente scolastico l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare responsabilità disciplinari sanzionabili ai sensi del contratto collettivo nazionale della Dirigenza Scolastica sottoscritto il 15/07/2010 ; a conclusione del giudizio disciplinare l’Ufficio Scolastico Regionale irrogava la sanzione della sospensione non retribuita dal servizio per tre mesi. Il dirigente scolastico , con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, impugnava la sanzione disciplinare presso il Giudice del Lavoro di Agrigento, chiedendone la declaratoria di nullità, nonchè il risarcimento del danno essendogli stato preclusa la partecipazione alla Commissione degli esami di stato, e la condanna alle spese di giudizio. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’irretroattività delle sanzioni disciplinari, non potendosi ritenere legittimo l’esercizio del potere disciplinare fondato su disposizioni contrattuali entrate in vigore in un momento successivo rispetto a quello di realizzazione della condotta contestata, nonchè per la violazione dei termini per la contestazione degli addebiti, comportante la nullità della sanzione irrogata. Si sono cosituiti in giudizio sia il Ministero dell’Istruzione , sia l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Giudice del Lavoro di Agrigento Dr.ssa Santina Bruno, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Valenza, ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della sanzione disciplinare irrogata, condannando il Ministero dell’Università a corrispondere al dirigente scolastico le retribuzioni perdute, oltre accessori di legge, nonchè la somma di euro 2.500 a titolo risarcitorio per la mancata partecipazione alla Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato, ed infine condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 4.133,00, oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto il dirigente scolastico favarese, nelle more collocato a riposo, dovrà percepire le retribuzioni perdute, oltre al risarcimento del danno in misura pari al gettone di presenza per non avere partecipato alla Commissione Giudicatrice degli esami di Stato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Brunelleschi” di Agrigento, mentre il Ministero dell’Istruzione dovrà pagare anche le spese di giudizio al ricorrente.