Commissariato il Ministero della Difesa
13:10 – Il Sig. A.V. , di 37 anni, di Agrigento, aveva proposto un ricorso davanti la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, contro il Ministero della Difesa per il riconoscimento del nesso di causalita´ tra l’asma bronchiale contratta e l’espletamento del servizio militare, nonche’ per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda tendente ad ottenere la pensione privilegiata. La Corte dei Conti, previo espletamento di una consulenza tecnica favorevole al ricorrente, aveva ritenuto fondata la pretesa del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico privilegiato, evidenziando come l’insorgenza della malattia fosse dipesa da fattori sicuramente presenti negli ambienti militari, e pertanto aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato dalla data del congedo a vita, nonche’ al pagamento delle somme arretrate, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria,dalle singole scadenze al saldo. La sentenza veniva notificata ad istanza dell’Avvocato Girolamo Rubino al Ministero della Difesa e non veniva appellata ; pertanto, formatosi il giudicato, il giovane agrigentino, sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, proponeva un ricorso per ottemperanza di giudicato davanti la stessa Corte dei Conti per chiedere la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Nella more del giudizio il Ministero della Difesa attribuiva al ricorrente la pensione privilegiata, pagando le somme dovute quale sorte capitale, in misura pari a circa centotrentamila euro, e demandando alla Ragioneria territoriale dello Stato la quantificazione della misura degli interessi e della rivalutazione ; l’avvocato Rubino richiedeva pertanto la parziale cessazione della materia del contendere, segnalando la persistente inattuazione della decisione sotto il profilo degli oneri accessori. La Corte dei Conti, preso atto che l’unico aspetto della decisione non eseguito riguardava la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, ha accolto parzialmente anche il ricorso per ottemperanza, nominando commissario ad acta presso il Ministero della Difesa il Direttore Generale della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, che dovra’ provvedere in via sostitutiva per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza. Pertanto il giovane agrigentino, che ha gia’ percepito centrotrentamila euro per effetto della prima sentenza resa dalla Corte dei Conti a titolo di sorte capitale, laddove non percepira’ gli interessi e la rivalutazione monetaria entro sessanta giorni dalla notifica della nuova sentenza potra’ chiedere l’intervento sostitutivo del commissario ad acta nominato dalla stessa Corte dei Conti presso il Ministero della Difesa, che provvedera’ nei successivi trenta giorni.