La Signora G.C. , di 53 anni, di Favara, è proprietaria di un fabbricato ubicato in Agrigento, località san leone, pervenutole per successione ereditaria dalla madre nel 2013. L’immobile in questione è stato oggetto di alcuni interventi edilizi che non hanno determinato aumento di volume e di altezze; per i predetti lavori è stata rilasciata nel 2015 la compatibilità paesaggistica dalla Soprintendenza competente. Successivamente il comune di Agrigento rilasciava le concessioni edilizie in sanatoria; poichè l’edificio, in ragione della vetustà, richiedeva interventi di manutenzione della copertura,la proprietaria presentava al comune di Agrigento una richiesta di permesso di costruire, per eseguire opere di manutenzione straordinaria. Al contempo, la ditta chiedeva alla soprintendenza il rilascio del nulla osta per l’esecuzione dei predetti lavori di manutenzione straordinaria. Stante l’inerzia della soprintendenza, la ditta nel 2017 comunicava al comune e alla Soprintendenza che sulla richiesta di nulla osta paesaggistico doveva intendersi formato il silenzio-assenso ai sensi della legislazione regionale vigente. Inopinatamente la soprintendenza diffidava la ditta a non intraprendere i lavori richiesti; la ditta prontamente promuoveva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ed il TAR accoglieva la richiesta di sospensiva avanzata dai difensori, ritenendo fondata la censura relativa all’avvenuta formazione del silenzio-assenso. Tuttavia la soprintendenza, in palese violazione del provvedimento cautelare reso dal TAR, negava l’autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria; ed allora la ditta proponeva motivi aggiunti di ricorso, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Airò, chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato per contrasto con l’ordinanza cautelare resa dal giudice amministrativo. il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e Airò, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dai difensori disponendo che sono consentiti nelle more della decisione di merito i lavori urgenti afferenti la manutenzione straordinaria dell’immobile. Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dai giudici amministrativi, la signora favarese potrà iniziare i lavori mentre la soprintendenza deve ancora rimborsare alla ricorrente le spese legali di cui alla precedente fase cautelare.