Assessorato Regionale Agricoltura accoglie istanza di un giovane imprenditore ed annulla il provvedimento di revoca del contributo adottato a carico dello stesso
Il sig. A.A.G, giovane imprenditore di Castronovo, otteneva un contributo pari a circa 300.000 euro nell’ambito della misura 112 – pacchetto Giovani del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013.
Senonchè, dopo l’ultimazione dei lavori oggetto del contributo, l’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura provvedeva alla revoca del contributo in ragione di una precedente informativa resa a carico della società fondata su un socio poi estromesso dalla società medesima che, infatti, otteneva in seguito una informativa liberatoria.
Pertanto la società, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, impugnava il decreto di revoca del contributo con ricorso straordinario al Presidente della Regione rilevandone l’illegititmità.
In particolare gli Avv.ti Rubino e Marino censuravano la violazione nel caso in esame dell’art. 92 comma 3 del decreto legislativo 159/2011 considerato che le opere oggetto del contributo revocato erano state eseguite ed ultimate ben prima dell’adozione del provvedimento di revoca: dal ché l’illegittimità della revoca e in ogni caso della richiesta di rimborso delle somme in concreto erogate.
Inoltre gli Avv.ti Rubino e Marino richiamavano un parere reso sulla vicenda dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia che confermava l’applicabilità al caso di specie dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e la spettanza del contributo erogato per le opere già realizzate.
Contestualmente veniva presentata una istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca in questione all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura-.
Ebbene l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Dott. Dario Cartabellotta, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto l’istanza di autotutela della ditta colpita dalla revoca del contributo richiamando il citato art. 92 d.lgs 150/11, il parere dell’ufficio legislativo e legale, nonché l’intervenuta informativa liberatoria in favore della ditta e per l’effetto ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca in questione
Per effetto di tale pronuncia la ditta non dovrà più restituire l’importo già erogato ed avrà anche diritto al pagamento del saldo finale.