Associazione cammaratese riammessa dal TAR nella graduatoria per i finanziamenti alla viabilità interaziendale
L’Associazione di imprenditori agricoli “L’Edera” con sede in Cammarata aveva presentato la propria domanda di ammissione per l’accesso alle misure di cui al programma di sviluppo rurale a sostegno di investimenti per l’adeguamento della viabilità interaziendale ; segnatamente l’associazione cammaratese aveva presentato la propria domanda avente ad oggetto la realizzazione del progetto esecutivo per la trasformazione in rotabile della strada interpoderale a servizio delle contrade Edera, Gallinica e Giardinello. Ma l’Ufficio Servizi per il territorio di Agrigento disponeva l’esclusione dell’Associazione cammaratese a causa della mancata tempestiva allegazione di documentazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dai competenti enti (Parco dei monti Sicani, Comune di Cammarata e Comune di San Giovanni gemini); l’Associazione avanzava apposito ricorso amministrativo significando che il ritardo nel rilascio del Nulla Osta da parte del parco dei monti sicani era imputabile esclusivamente a disfunzioni dell’Ente medesimo (assenza di personale stabile, assenza per malattia del Direttore pro tempore), come del resto asseverato dallo stesso ente con apposita nota. Ebbene l’Ufficio Servizi alla luce delle puntuali osservazioni dedotte dichiarava ammissibile la domanda presentata dall’Associazione cammaratese; nondimeno con decreto dirigenziale del maggio 2018 veniva approvata la graduatoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e il progetto presentato dall’Associazione cammaratese veniva inserito tra quelli non ammessi. Da qua la determinazione di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, contro l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria. In particolare gli Avvocati Rubino e Marino hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo del principio del “favor partecipationis”, atteso che il rilascio nel ritardo del nulla osta da parte del parco dei Monti Sicani fosse imputabile a disfunzioni dell’ente parco, e che era riscontrabile una grave forma di eccesso di potere, sotto il profilo della contraddittorietà manifesta, laddove in un primo momento vi era stata una manifestazione di volontà tendente all’ammissione dell’associazione, successivamente contraddetta senza esternare alcuna valida motivazione. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’agricoltura, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione prima, condividendo le censure degli Avvocati Rubino e Marino ha accolto la richiesta di misura cautelare, ordinando all’assessorato di riesaminare il provvedimento impugnato. Pertanto , alla luce dell’ordinanza resa dal Tar, l’Assessorato resistente dovrà riesaminare la graduatoria impugnata entro quaranta giorni dalla notifica dell’ordinanza.