Campobello di Licata: Annullata informativa prefettizia notificata ad una cooperativa sociale. Il TAR condanna il Ministero dell’Interno
Tv Sicilia 24
La Signora B.C. di quarantuno anni di Campobello di Licata e’ Presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale che si occupa dell’attività’ di ricovero dei minori stranieri non accompagnati. La detta cooperativa stipulava con il Comune di Campobello di Licata un contratto avente ad oggetto il collocamento di minori stranieri disposti dalla Questura di Agrigento; sennonché’ con successiva determina il Comune disponeva la risoluzione del contratto in esecuzione di una nota della Prefettura di Agrigento con la quale veniva reso noto che nei confronti della detta cooperativa sussisteva il pericolo di condizionamento della criminalità’ organizzata. La signora B.C. Avanzava allora una richiesta di accesso agli atti e apprendeva che l’informativa prefettizia antimafia irrogata si fondava esclusivamente sulla base della parentela con tale Ingaglio Diego, deceduto nel 1997, ritenuto fiancheggiatore della locale famiglia stiddara, e con Ingaglio Antonio,condannato all’ergastolo per i reati di associazione mafiosa , omicidio e estorsione. La Signora proponeva allora un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’ avvocato Girolamo Rubino, contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento dell’informativa prefettizia e degli altri provvedimenti connessi. In particolare l’avvocato Rubino ha sottolineato il principio secondo cui l’accertato rapporto di parentela non può’ costituire l’unico elemento su cui può’ fondarsi un’informativa antimafia, rilevando altresì’ che la frequentazione con i parenti controindicati sarebbe stata comunque impossibile perché’ uno era deceduto da oltre quindici anni mentre l’altro era detenuto da quasi vent’anni. L’avvocato Rubino infine ha citato un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui il rischio di infiltrazione mafiosa deve trovare motivazione in circostanze di cui si possa apprezzare l’attualità’ al momento della valutazione. Si è’ costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore il Dr. Luca Lamberti, condividendo integralmente le censure formulate dal’ avvocato Rubino ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando anche il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR la cooperativa campobellese potra’ continuare l’attività’ di ricovero dei minori mentre il Ministero dell’Internodovra’ pagare le spese giudiziali