Commissariato dal Tar il Comune di Agrigento. Applicata una penalità di mora di duecento euro per ogni settimana di ritardo.
Tv Sicilia 24
Il Sig. A.P. di 59 anni di Agrigento, proprietario di un immobile sito in Via Garibaldi destinato a civile abitazione, aveva presentato un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per il risanamento conservativo del detto immobile; in particolare i lavori prevedevano una nuova distribuzione interna dei vani, una sistemazione del giardino e la realizzazione di un parcheggio sottostante con accesso dalla Via Pietro Nenni, ai sensi della legge n. 122 del 1989 (cd. legge Tognoli sui parcheggi pertinenziali). Tuttavia il Comune di Agrigento autorizzava i lavori ” a condizione che non vengano realizzati i due box auto antistanti via Pietro Nenni”. Da qua la decisione del privato di proporre un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Agrigento nella parte in cui non consente che vengano realizzati due box auto antistanti via Pietro Nenni. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato sottolinenando che la legge Tognoli consente la possibilità di realizzazione di box auto in deroga alle norme di attuazione o al regolamento edilizio dello strumento urbanistico vigente, anche su terreno pertinenziale, anche nel sottosuolo, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tar Puglia e del Tar Piemonte. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, ritenendo il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Impiduglia fondato aveva accolto la domanda cautelare ordinando il riesame del provvedimento impugnato , alla luce dei motivi di censura, a cura della Direzione urbanistica del Comune di Agrigento nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza cautelare. Tuttavia l’ordinanza resa dal Tar, sebbene ritualmente notificata, restava ineseguita, e pertanto il ricorrente, sempre assistito dagli avvocati Rubino e Impiduglia, avanzava un’istanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta al fine di dare integrale esecuzione all’ordinanza cautelare e chiedendo, altresì, l’applicazione di una penalità di mora, ai sensi del vigente codice del processo amministrativo, citando un recente precedente giurisprudenziale del CGA ottenuto dagli stessi difensori. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo di Paola, Relatore il dr. Giuseppe La Greca, attesa l’inesecuzione della precedente ordinanza cautelare, ha accolto anche la nuova istanza avanzata dagli avvocati Rubino e Impiduglia ed ha ordinato al Comune di Agrigento di dare esecuzione all’ordinanza medesima nel termine di dieci giorni, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Segretario generale del Comune di Sciacca, condannando il Comune di Agrigento al pagamento della penalità di mora di duecento euro per ogni ulteriore settimana di ritardo e condannando, infine, il Comune di Agrigento anche al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, alla luce dei provvedimenti cautelari resi dal Tar il Comune di Agrigento dovrà provvedere al riesame della pratica alla luce dei motivi di ricorso entro dieci giorni altrimenti si insedierà il Commissario ad acta nominato dal tar su istanza del privato che provvederà al riesame nei successivi trenta giorni.