Caltanissetta, Cronaca, Province

Se il compenso previsto è irrisorio vi è una lesione del prestigio della professione di avvocato. Il TAR bacchetta l’Amministrazione (ex) pentastellata del Comune di Gela

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La Giunta Municipale del Comune di Gela nel 2015 approvava un avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di tre avvocati ,ai quali affidare gli incarichi legali dell’ente, che avrebbero dovuto costituirsi in associazione temporanea di scopo. L’avviso prevedeva, tra l’altro, che non potevano essere nominati i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali , ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche simili nei tre anni precedenti la designazione; che il compenso sia composto da una parte fissa di 20.000 euro cadauno comprensivi di Cassa Previdenza Forense e Iva, e una parte variabile, per la trattazione di tutte le vertenze nei contenziosi di natura penale, civile, amministrativa e tributaria, l’assistenza stragiudiziale e la consulenza legale in favore dell’Amministrazione comunale. Ritenendo l’avviso pubblico lesivo del decoro, del prestigio e dell’autonomia degli avvocati , nonchè dell’ordinamento forense, l’Ordine degli Avvocati di Gela, con apposita nota, invitava il Comune di Gela al ritiro in autotutela della delibera; ma il Comune riscontrava negativamente tale richiesta. Pertanto l’Ordine, in persona del Presidente Avvocato Ignazio Emmolo, proponeva un ricorso davanti al TAR SICILIA, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso pubblico esplorativo. L’Avvocato Rubino ha censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, sia sotto il profilo dell’incompetenza della Giunta Municipale ad adottare il provvedimento, sia sotto il profilo di molteplici violazioni di legge. Si è costituito in giudizio il Comune di Gela, in persona del Sindaco (ex) pentastellato ingegnere  Domenico Messinese, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Già in sede cautelare il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, aveva accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ritenendo il ricorso fondato e  e la richiesta cautelare assistita  del requisito del danno grave ed irreparabile incombente sul ricorrente; la detta ordinanza di sospensione era stata confermata in secondo grado dal CGA, che aveva respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Gela. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, Presidente la dr.ssa Solveig Cogliani, relatore la dr.ssa Aurora Lento, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ritenendo fondati diversi motivi di ricorso formulati dall’avvocato Rubino, e condannando il Comune di Gela anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro duemila , oltre accessori. In particolare il TAR ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, spettando al dirigente, e non alla giunta, gli atti di gestione; ed ancora la previsione di un compenso onnicomprensivo di ventimila euro per ciascun avvocato, oltre la parte variabile, è molto al di sotto dei minimi tariffari , e conseguentemente, lede il decoro ed il prestigio della professione; ed infine la previsione della preclusione del conferimento degli incarichi ai soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali appare discriminatoria e, oltre a non rispondere ad alcun interesse pubblico meritevole di tutela, si pone in contrasto con il diritto di ciascun avvocato di associarsi ad un partito politico o svolgere attività sindacale. In conclusione l’Ordine degli Avvocati di Gela ha vittoriosamente tutelato l’indipendenza ed il decoro professionale, perseguendo pienamente le proprie finalità istituzionali, mentre il Comune di Gela pagherà le spese giudiziali.

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