Successivamente, nel settembre del 2012, il Comune di Canicattì provvedeva al definitivo esproprio dei suddetti terreni.
I signori A. P. e consorti, ritenendo troppo esigua l’indennità quantificata dal Comune avviavano innanzi al Tribunale di Agrigento, con il patrocinio dell’ avv. Girolamo Rubino, il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, ai sensidell’art. 21 D.p.r. 327/01 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Il Collegio dei tecnici nominato dal Presidente del Tribunale rideterminava in 37 mila euro circa l’indennità dovuta.
A questo punto, gli Avvocati Girolamo Rubino e Armando Buttitta, ritenendo ancora troppo esigua l’indennità riconosciuta, proponevano, davanti alla Corte di Appello di Palermo, ricorso per opposizione a stima, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., chiedendo la rideterminazione della giusta somma da corrispondersi a titolo di indennità di espropriazione e la condanna del Comune di Canicattì al pagamento della somma.
Si costituiva in giudizio il Comune di Canicattì, chiedendo il rigetto del predetto ricorso, dovendosi ritenere congrua l’indennità di espropriazione determinata dal Collegio dei tecnici.
Con sentenza n. 1784 del 4 settembre 2019, la Corte di Appello di Palermo, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Buttitta, ha condannato il Comune di Canicattì al pagamento di una somma pari ad a € 89.460,00.
Per effetto della suddetta pronuncia, i sig.ri A. P. e consorti conseguiranno un’indennità di espropriazione quasi quadrupla rispetto a quella originariamente quantificata; il Comune di Canicattì, di contro, dovrà pagare anche le spese di giudizio quantificate in euro € 7.642,00.