Condannato dal TAR l’Assessorato Regionale della Salute. Stop all’accorpamento dei laboratori di analisi cliniche.
I titolari di due laboratori di analisi cliniche di Palma di Montechiaro e di Aragona avevano impugnato davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, il decreto dell’Assessore Regionale della Salute avente ad oggetto la disciplina del sistema di aggregazione dei laboratori di analisi in Sicilia , contenente una previsione di decadenza automatica dell’accreditamento nell’ipotesi di omessa presentazione , entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, di formale istanza di aggregazione , al fine di raggiungere una soglia minima di prestazioni. Gli avvocati Rubino e Alfieri nell’ambito dell’impugnazione hanno citato numerosi precedenti giurisprudenziali afferenti sia l’illegittimità di una previsione temporale assai ristretta al fine di realizzare l’aggregazione tra laboratori per il raggiungimento di una soglia minima di prestazioni, sia l’illegittimità della sanzione della automatica decadenza dell’accreditamento di ogni singola struttura nell’ipotesi di esito negativo del procedimento di accreditamento dell’aggregato. I difensori hanno altresì censurato la violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e di autonomia privata, atteso che il sistema di accorpamento tra le strutture, oltre a comportare un’evidente alterazione della libera concorrenza, determina una vera e propria posizione dominante delle strutture più forti , con conseguente pregiudizio per i consumatori. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello stato di palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Già il Presidente della Terza sezione del TAR Sicilia, dottoressa Solveig Cogliani, visti i presupposti di gravità ed urgenza scaturenti dall’eventuale interruzione dell’attività dei laboratori di analisi, aveva accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dai difensori , sospendendo l’efficacia della sanzione automatica della decadenza dall’accreditamento contenuta nel decreto assessoriale impugnato. Da ultimo il Tar Sicilia sezione terza, presidente la dr.ssa Solveig Cogliani, relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto assessoriale impugnato, condannando l’assessorato regionale della salute anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Pertanto, per effetto delle pronunzia resa dal Tar, i laboratori di analisi non dovranno aggregarsi al fine di raggiungere una soglia minima di prestazioni mentre l’assessorato regionale della salute pagherà le spese giudiziali .