Condannato il Comune di Licata.Respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti della società’ Iniziative Immobiliari
Tv Sicilia 24
Come si ricorderà’ l’ex commissario straordinario del Comune di Licata on. Maria Grazia Brandara aveva incaricato l’avvocato Stefano Polizzotto di richiedere il sequestro preventivo dei beni immobili di proprietà’ della società’ Iniziative Immobiliari SPA fino alla concorrenza della somma di €5.466.297,20 corrispondente alla pretesa creditoria a titolo di oneri concessori relativi al permesso di costruire n.76 del 20 ottobre 2006; ed il professionista incaricato aveva proceduto al deposito del relativo ricorso davanti al Tribunale di Agrigento, deducendo tra l’altro il carattere di normale onerosita’ del permesso di costruire . Si è’ costituita in giudizio la società’ Iniziative Immobiliari SPA rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Armando Buttitta e Massimiliano Valenza, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo , nonche’ nel merito l’infondatezza della domanda cautelare, chiedendone il rigetto per carenza dei presupposti. In proposito il Tribunale di Agrigento , condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino, Buttitta e Valenza , ha ritenuto spettante al giudice amministrativo la cognizione della controversia , attesa la pendenza davanti al Cga del giudizio di impugnazione della sentenza con cui il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso proposto dalla Iniziative Immobiliari avverso la determina dirigenziale con cui il Comune di Licata aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4.928.865,93 a titolo di oneri concessori. Sussistendo un legame inscindibile fra giudizio cautelare e giudizio di merito che non consente il frazionamento della giurisdizione fra due plessi giurisdizionali diversi la giurisdizione spetta al giudice della causa pendente per il merito; il Tribunale di Agrigento ha pertanto affermato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, condannando anche il Comune di Licata al pagamento delle spese di lite. A questo punto il Comune di Licata potra’ o impugnare il provvedimento del Tribunale di Agrigento entro quindici giorni, o riassumere la domanda cautelare davanti al giudice amministrativo .