Il Consigliere Gerlando Gibilaro del Gruppo “ Uniti per la Città” scrive al Direttore del parco Archeologico dott. Parello, in merito alle competenze territoriali del Comune di Agrigento.
“Traendo spunto dall’intervista rilasciata dal Dott. Giuseppe Parello direttore del Parco Archeologico – scrive nella nota il Consigliere Gibilaro – al Giornale di Sicilia e relativa ad alcune competenze, preme ricordare che il Decreto 28 ottobre 2009 “Approvazione del Piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Agrigento” ( Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 60 del 24 dicembre 2009 (n. 43) testualmente recita che “la gestione dei territori inclusi nel parco archeologico viene ad essere sottratta alle competenze comunali”. Ad onor del vero e della completa intelligenza Gibilaro riporta integralmente le specifiche emanate dal Decreto di cui sopra:
Vincoli a seguito della frana del 1966; il Parlamento della Repubblica emana il decreto legge 30 luglio 1966 n. 590 “Dichiarazione di zona archeologica di interesse nazionale della Valle dei Templi di Agrigento”, convertito in legge il 28 settembre 1966 n. 749; seguono in esecuzione di esso: — il decreto ministeriale 16 maggio 1968, così detto Gui-Mancini “determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli di inedificabilità”; si ha la divisione in 5 zone (A, B, C, D, E) con le relative prescrizioni; — il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene ampliato il perimetro della Valle ed, in particolare, della zona “A”. Con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 1991, n. 91 (c.d. Nicolosi) il confine del Parco archeologico viene fatto coincidere con la zona “A”, mentre la zona “B” viene ampliata; inoltre le zone “B”, “C”, “D”, “E” vengono dichiarate “territorio di completamento e di rispetto necessario all’esistenza e al godimento del Parco”, l’indice massimo di edificabilità fondiaria della zona “B” viene elevato a 0.03 mc./mq. (prima era 0,02 mc./mq.), con 1 piano fuori terra e altezza max di m. 4,50. Diverse zone sono subordinate a vincoli paesaggistici legge n. 1497/39 imposti con: — D.P. n. 807/66 “dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle dei templi e dei punti di vista del belvedere del comune di Agrigento; — D.P. 12 aprile 1967 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lungomare di San Leone”; D.P. n. 1503/70 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Caos”. Una serie di vincoli apposti tra il 1967 e il 1983 ai sensi della legge n. 1089/39 in diverse aree, interessano immobili compresi nell’area vincolata, e sottoposti a prescrizioni di vario tipo. Con legge regionale 1 settembre 1993 (Finanziaria), all’art. 107 “Istituzione di un sistema di parchi archeologici” le cui aree verranno acquisite al Demanio regionale, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 80/77; il decreto che definisce le competenze del parco archeologico è stato approvato con legge regionale n. 20/2000, vengono definiti i criteri e la perimetrazione delle zone in cui esso si articola, è già stato costituito il consiglio del parco e sono state avviate le procedure per l’elaborazione del progetto del parco. La gestione dei territori inclusi viene ad essere sottratta alle competenze comunali. Si tratta di un’area complessiva di circa 1.000 ha. (di cui 500 già demaniali) rimanendo salva la possibilità di espropriare progressivamente l’intera zona “A” che si estende per 1.400 ha.”.