Favara: Il TAR condanna il comune
Il sig. G.S. Di 71 anni di Favara ,proprietario di un fondo sito in Favara, aveva presentato una rituale richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione; ma l’Amministrazione rigettava tale richiesta anche in considerazione della sussistenza di un immobile limitrofo, edificato dal vicino ed oggetto di una concessione edilizia in sanatoria. Il sig. G.S. Presentava allora una richiesta di accesso alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata al vicino, ai sensi della legge sulla cd. ” trasparenza amministrativa”, ma il vicino si opponeva a tale richiesta, ed il Comune si adeguava a tale opposizione, denegando l’accesso richiesto. Il sig. G.S. Proponeva allora un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dagli avvocati Girolamo Rubino e Santo Botta, chiedendo l’emanazione di un ordine di esibizione nei confronti del Comune di Favara, con declaratoria di illegittimita’ del diniego di accesso; in particolare gli avvocati Rubino e Botta hanno citato un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto della previsioni urbanistiche.Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione Terza, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Lucia Maria Brancatelli, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Botta, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il diniego opposto dal Comune di Favara con esclusivo riferimento all’opposizione all’ostensione degli atti formulata dal vicino, ordinando al Comune diFavara di esibire i documenti oggetto dell’istanza entro il termine di dieci giorni, e condannando il Comune di Favara anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro mille, oltre accessori. Laddove il Comune di Favara non rilascerà’ al ricorrente gli atti richiesti nel termine assegnato il ricorrente potra’ richiedere al TAR la nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva.