A dire del sig. Spata, le suddette quattro liste avrebbero dovuto essere escluse giacchè, al momento della raccolta delle firme a loro sostegno, i sottoscrittori non avrebbero avuto consapevolezza dei nominativi dei candidati cui stavano dando il proprio appoggio, recando i moduli di raccolta delle firme solo il simbolo di lista e non essendo previamente congiunti con la pagina contenente i nominativi dei candidati.
Con il suddetto ricorso, è stata chiesta la correzione del risultato elettorale e la conseguente ripetizione del turno di ballottaggio tra il candidato Melfa e lo stesso Spata o, in subordine, la proclamazione di quest’ultimo alla carica di Sindaco.
Si sono costituti in giudizio il sindaco Lucio Greco e numerosi consiglieri comunali risultati eletti, tutti con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giouseppe Impiduglia, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino e Giusppe Impiduglia, con apposita memoria difensiva e citando numerosi precedenti giurisprudenziali, hanno rilevato che anche ove, per mera ipotesi, dovesse aderirsi alla tesi secondo cui i vari fogli recanti le sottoscrizioni non sarebbero stati sin dall’inizio congiunti con il modello recante il nominativo dei candidati, ciò non inciderebbe sulla legittimità dei provvedimenti di ammissione delle liste contestate in quanto tutti i fogli recanti le firme contenevano il contrassegno di lista e, pertanto, presentavano l’unico requisito prescritto dalla normativa regionale.
Ed infatti la vigente normativa regionale – che, si differenzia, sul punto, dalla normativa nazionale – non richiede che i “moduli” sui quali vengono apposte le firme dei sottoscrittori, oltre al contrassegno della lista ed al nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi, contengano anche “il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati”. In sostanza, secondo le norme regionali, nei “moduli” di raccolta delle firme è richiesta unicamente l’apposizione del contrassegno di lista, senza necessità di ulteriori indicazioni.
Nel corso dell’udienza tenutasi in data 30.01.2020, la difesa del candidato Spata ha chiesto la sospensione del processo avendo proposto una querela di falso avverso i moduli di raccolta delle firme ed avverso la dichiarazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di Gela.
Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha ritenuto che il giudizio potesse essere definito indipendentemente dalla querela di falso e lo ha rigettato nel merito, ritenendo sufficiente – ai fine dell’ammissione delle liste – la presenza nei moduli di raccolta delle firma dell’apposizione del contrassegno di lista.
Per effetto della sentenza del TAR Palermo il sig. Greco e i candidati eletti nelle liste contestate (“Un’Altra Gela”, “Una Buona Idea”, “Uniti siamo gelesi” e “Azzurri per Gela” ) resteranno in carica