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GIUSTIZIA: Il TAR sconfessa la commissione esaminatrice dell’esame di abilitazione forense.

Il Dr. G.R. di 31 anni  ha partecipato alle prove scritte relative all’esame di idoneità per l’esercizio della professione forense presso la corte d’Appello di Catania. Le prove scritte sono state corrette dalla Seconda Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha assegnato agli elaborati un voto complessivo pari a 86 punti, come tale insufficiente ai fini dell’ammissione alla prova orale. Non condividendo la valutazione  il praticante ha proposto un ricorso davanti al TAR Catania, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non ammissione alla prova orale. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di motivazione, non avendo la sottocommissione esternato le motivazioni poste alla base della valutazione negativa limitandosi ad un voto numerico attribuito  in assenza di elementi di raccordo tra i criteri determinati dalla commissione ed il voto espresso. Il Tar Sicilia-Catania Sezione 4, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia ha accolto la richiesta cautelare ordinando alla commissione in diversa composizione di procedere ad una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

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