Il C.G.A. Condanna la Prefettura di Agrigento
Una società cooperativa di Racalmuto (AG), operante nell’ambito del servizio sociale di assistenza agli anziani,era risultata destinataria di un’informativa antimafia c.d. “atipica” da parte della Prefettura di Agrigento, in ragione dell’incarico professionale conferito ad un revisore contabile svolgente il medesimo incarico in altre cooperative sociali ritenute contigue ad ambienti della criminalità organizzata.
A seguito della informativa prefettizia, il Comune di Agrigento aveva disposto la cancellazione della cooperativa dal registro comunale delle strutture convenzionate con trasferimento degli utenti sovvenzionati dall’Amministrazione comunale.
La società, dunque, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo e dei conseguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Alfieri censuravano l’illegittimità dell’informativa interdittiva sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione carente, in quanto fondata su elementi del tutto insufficienti al fine di poter formulare qualunque ipotesi, anche solo eventuale, di tentativi di infiltrazione mafiosa all’interno della cooperativa sociale.
La Prefettura di Agrigento, invero, aveva adottato l’informativa impugnata sulla base dei rapporti tra il professionista al quale la cooperativa aveva attribuito l’incarico di revisore dei conti, ed altre e diverse società raggiunte a loro volta colpite da informative antimafia o aventi nella compagine societaria soggetti controindicati; dunque, sulla scorta di fatti non riferibili alla medesima cooperativa, bensì ad un professionista che, all’evidenza, nessuna attività gestionale svolgeva all’interno della società.
All’opposto – rilevavano i legali Rubino e Alfieri – l’informativa, quand’anche atipica, deve comunque fondarsi su un complessivo quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità nell’attività dell’impresa.
Al contempo, i legali della cooperativa sociale contestavano l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Agrigento, in quanto adottati in assenza di qualsivoglia autonoma attività istruttoria circa l’opportunità o meno di proseguire il rapporto con la cooperativa raggiunta dall’informativa.
Nelle more del giudizio, il Distretto socio sanitario D1 della Provincia di Agrigento disponeva la cancellazione anche dall’Albo distrettuale degli enti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani; provvedimenti che la medesima società impugnava con successivi motivi aggiunti di ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
In pendenza del giudizio, la stessa Prefettura di Agrigento emetteva un’informativa liberatoria nei confronti della medesima cooperativa ritenendo insussistenti gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi e le scelte dell’impresa; conseguentemente gli Avvocati Rubino e Alfieri presentavano rituale istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e/o l’improcedibilità del ricorso, essendo il provvedimento sopravvenuto pienamente satisfattivo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa della società ricorrente, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ed ha condannato la Prefettura di Agrigento al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal C.G.A., la cooperativa sociale potrà continuare ad operare nell’ambito del servizio sociale di assistenza agli anziani, mentre l’Amministrazione appellata dovrà pagare le spese processuali, liquidate in euro 3000,00 oltre gli accessori dovuti per legge, in favore della medesima cooperativa.