Il CGA commissaria il MIUR
Il Prof. M.A. di 68 anni, era stato sospeso cautelarmente dal servizio a seguito dell’apertura di un processo penale; decorsi cinque anni dalla predetta sospensione cautelare dal servizio aveva chiesto la riammissione in servizio in conformità alle norme di cui al contratto collettivo nazionale.L’atto di invito inoltrato restava privo di riscontro e pertanto il docente, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, adiva il Giudice del Lavoro che, in accoglimento del ricorso, accertava il diritto alla riammissione in servizio e condannava il MIUR al pagamento delle spese di giudizio; il Giudice del Lavoro sanciva la perdita di efficacia automatica della sospensione dal servizio del dipendente decorsi cinque anni dall’allontanamento del medesimo senza che residui in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine alla riammissione in servizio del lavoratore sospeso. Essendo la sentenza resa dal Giudice del Lavoro rimasta ineseguita il docente adiva, sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, il Giudice Amministrativo per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Giudice del Lavoro. Si è costituito in giudizio il MIUR, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, eccependo che il docente era stato nelle more condannato dal Giudice Penale e pertanto l’Amministrazione si era determinata a disporre il prolungamento della sospensione dal servizio. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in parziale accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avvocato Rubino, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio dalla data di scadenza del quinquennio di sospensione fino alla data della lettura in udienza del dispositivo della sentenza penale di condanna, ai fini del trattamento economico e della ricostruzione della carriera, ordinando l’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, e nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Capo di Gabinetto del MIUR o un suo delegato. Pertanto il docente sospeso, per effetto della sentenza del CGA, avrà diritto alla percezione delle differenze stipendiali e dei contributi non versati per quasi un triennio entro sessanta giorni, altrimenti si insedierà il Commissario ad acta nominato dal CGA che interverrà in via sostitutiva.