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Il giudice del lavoro bacchetta l’Asp. Annullato licenziamento disciplinare di ostetrica ravanusana

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Tribunale di Agrigento10:23 – La Sig.ra A.T. , di 38 anni, di Ravanusa, dipendente dell’ASP di Palermo in qualità di ostetrica , aveva richiesto un periodo di aspettativa senza retribuzione al fine di poter prestare servizio presso l’ASP di Agrigento in ragione di un incarico a tempo determinato alla stessa conferito. L’aspettativa richiesta veniva concessa e, successivamente, in ragione della proroga del contratto a tempo determinato presso l’ASP di Agrigento l’ostetrica ravanusana formulava una nuova richiesta di aspettativa; ma stavolta, sulla base del parere sfavorevole del commissario straordinario, l’aspettativa veniva negata e l’ostetrica veniva diffidata a riprendere servizio. Quest’ultima però, ritenendo di vantare un diritto soggettivo all’aspettativa ,contestava tale diffida, ed allora veniva sottoposta a procedimento disciplinare che si concludeva con il licenziamento.Da qui la proposizione di un ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Termini Imerese, sede di servizio dell’ostetrica, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario la Loggia, al fine di impugnare il licenziamento e chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare gli avvocati Rubino e La Loggia hanno sostenuto che l’Amministrazione sanitaria è tenuta a concedere l’aspettativa senza retribuzione al lavoratore  per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso altra azienda del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto . Si è costituita in giudizio l’ASP di Palermo, in persona del legale rappresentante Dr. Antonino Candela, per chiedere il rigetto del ricorso, contestando l’asserita carenza del proprio potere discrezionale di negare l’aspettativa. Il Giudice del Lavoro di Termini imerese Dr. Roberto Rezzonico, condividendo le tesi difensive formulate dagli avvocati Rubino e La Loggia secondo cui la contrattazione collettiva conferisce al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla concessione dell’aspettativa giustificata dalla stipula di un contratto a tempo determinato con altra azienda, implicante l’obbligo dell’azienda datrice di lavoro di darvi attuazione, ha accolto il ricorso , annullando i licenziamento intimato, ordinando all’Azienda di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannando l’Azienda a pagare alla ricorrente un ‘indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali,e condannando infine l’azienda anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro milleottocento, oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto, per effetto della pronunzia resa dal Giudice del lavoro l’ostetrica ravanusana dovrà essere reintegrata nel posto di lavoro e l’azienda sanitaria  dovrà pagare un’indennità risarcitoria e le spese giudiziali.

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