Il Presidente del Tar sospende l’occupazione d’urgenza di terreni necessari per la realizzazione di un impianto eolico a Calamonaci
Tv Sicilia 24
I fratelli P.V. e P.P., rispettivamente di 39 e di 38 anni, di Ribera, sono i legali rappresentanti della società semplice agricola R.; la suddetta società gestisce nel territorio del Comune di Calamonaci una florida produzione di pere. I due fratelli riberesi alla fine del 2018 ricevevano una nota con la quale venivano a conoscenza della circostanza che l’Assessorato Regionale dell’Energia aveva autorizzato la società E.E.B. srl a procedere alla realizzazione di un impianto eolico della potenza pari a 18 Mwe da ubicare nel territorio del Comune di Bivona e di una sottostazione da realizzare nel territorio del Comune di Calamonaci , disponendo l’apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione per pubblica utilità come da piano particellare allegato al progetto. Con la medesima nota i due fratelli apprendevano che nei propri terreni sarebbe stata realizzata una sottostazione nella quale incamerare l’energia prodotta dall’impianto eolico; pertanto i due fratelli riberesi proponevano un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Rosario Capizzi, per l’annullamento del decreto di valutazione di impatto ambientale, nonchè dell’autorizzazione a procedere alla realizzazione di un impianto eolico , nonchè alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto medesimo. Nelle more del giudizio i ricorrenti ricevevano una nuova nota a mezzo della quale apprendevano che la società E.E.B. srl avrebbe proceduto alla compilazione dello stato di consistenza e alla immediata immissione in possesso di tutti i terreni di proprietà dei fratelli riberesi per la realizzazione dell’ impianto eolico e delle opere connesse; pertanto i difensori dei ricorrenti proponevano motivi aggiunti di ricorso ed altresì avanzavano una richiesta di provvedimento cautelare monocratico al Presidente del TAR Sicilia, Sezione Seconda, stante l’eccezionale urgenza ed il danno grave ed irreparabile incombente sui ricorrenti. In particolare gli avvocati Rubino e Capizzi hanno censurato i provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della decadenza dell’autorizzazione , atteso che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione medesima, nonchè sotto il profilo della violazione delle leggi regionali che prevedono la preservazione delle aree interessate alla produzione di beni riconducibili alla tradizione agricola siciliana, nonchè infine sotto il profilo della violazione dell’articolo 41 della Costituzione (“diritto di iniziativa economica”), atteso che la sottostazione prevista avrebbe potuto essere prevista in altre aree non interessate allo svolgimento di attività agricola di pregio. Il Presidente del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Capizzi, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; pertanto, nelle more della fissazione dell’udienza cautelare collegiale, non avrà luogo l’immissione in possesso dei terreni di proprietà dei fratelli riberesi, che potranno pertanto continuare la produzione di pere.