Nel 2013 l’Ordine degli avvocati di Agrigento bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti -area b- posizione economica b2. Nel 2014 si svolgeva la prova preselettiva del concorso; nel 2015 si svolgeva la prova orale, senza che tuttavia , nell’ambito della stessa, la Commissione Esaminatrice procedesse all’accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, di una lingua straniera, nonostante tale accertamento sia obbligatorio per legge. Successivamente alla prova orale la Commissione Esaminatrice procedeva alla valutazione dei titoli senza che tale valutazione, tra l’altro, fosse stata preceduta da una predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli stessi. Il Dr. C.F. , di 37 anni, di Casteltermini, veniva collocato al terzo posto in graduatoria,primo candidato idoneo non vincitore; ritenendo illegittimi gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice, nonchè ipotizzando delle illegittimità contenute nel bando di concorso, il giovane ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, lamentando diverse violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere, specie sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare gli avvocati Rubino e impiduglia hanno lamentato la violazione della normativa afferente la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami, che deve precedere l’effettuazione delle prove orali, con la conseguenza che la mancata valutazione dei titoli prima dell’effettuazione delle prove d’esame vizia tutta la fase procedimentale successiva, nonchè il mancato accertamento della conoscenza da parte dei candidati di una lingua straniera, nonostante tale accertamento sia obbligatorio per legge. I vincitori del concorsi si sono costituiti in giudizio proponendo a loro volta ricorso incidentale, lamentando tra l’altro un’asserita erronea attribuzione di punteggi al ricorrente principale. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione 3, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Lucia Maria Brancatelli, ritenendo fondate in sede cautelare le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia afferenti la mancata valutazione preventiva dei titoli ed il mancato accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, e ritenendo infondato il ricorso incidentale proposto dai vincitori del concorso, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dai difensori del ricorrente principale ai fini della trattazione ad udienza fissa del merito della controversia, fissando a tale scopo l’udienza del marzo 2016. In tale data il TAR si pronunzierà sul merito della controversia, decidendo sulla richiesta di annullamento della procedura concorsuale avanzata dai difensori del ricorrente principale.