I fratelli Cutaia sono proprietari di appezzamenti di terreno siti nella contrada Pizzillo del Comune di Palma di Montechiaro , oggetto di procedure espropriative da parte del Comune di Palma di Montechiaro per la realizzazione di lavori di risanamento e riqualificazione urbana nonchè per la realizzazione di un programma costruttivo di n.25 alloggi nell’ambito del contratto di quartiere. Tuttavia nell’ambito delle procedure espropriative il Comune di Palma di Montechiaro poneva in essere atti inficiati da illegittimità sicchè i fratelli Cutaia si determinavano a proporre un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, contro il Comune di Palma di Montechiaro, per chiedere o la restituzione dei terreni, ovvero il risarcimento dei danni, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto che non essendo validamente intervenuto un provvedimento di esproprio ai proprietari va riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione dei beni, ovvero in caso di impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno, citando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato. Si è costituito in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Calafiore, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione Terza, Presidente FF il Dr. Nicola Maisano, relatore la Dr.ssa Lucia Maria Brancatelli, condividendo le censure formulate dall’Avvocato Rubino ha accolto il ricorso, assegnando al Comune di Palma di Montechiaro un termine di sessanta giorni per disporre o l’acquisizione in sanatoria dei beni, liquidando ai ricorrenti il valore venale dei beni aumentato del dieci per cento a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, ovvero la restituzione dei fondi ai proprietari, previa riduzione nel precedente stato, e condannando il Comune di Palma di Montechiaro anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila , oltre accessori. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il TAR ha nominato commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti il Segretario Generale del Comune di Agrigento, il quale dovrà intervenire in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte.