Il tar condanna il consiglio dell’ordine degli avvocati
Tv Sicilia 24
14:35 – Il Dr. D.N. Di 34 anni ,dottore in giurisprudenza,in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali aveva chiesto al competente consiglio dell’ordine degli avvocati il rilascio del certificato di compiuta pratica ,precisando di avere espletato un semestre di pratica e di avere conseguito il diploma di specializzazione.Tuttavia la richiesta veniva rigettata sulla base dell’assunto secondo cui il periodo di pratica non puo’ essere inferiore ad un anno anche in presenza del possesso del diploma.Il praticante proponeva allora un ricorso davanti al tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo l’annullamento,previa sospensione,del provvedimento di rigetto della richiesta del certificato di compiuta pratica. Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto ,citando precedenti giurisprudenziali del tar Lombardia, che per il diplomato delle scuole di specializzazione il periodo di pratica e’ ridotto di un anno. Si e’costituito in giudizio il consiglio dell’ordine degli avvocati , rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano armao, per chiedere il rigetto del ricorso , previa reiezione dell’istanza cautelare. Gia’in sede cautelare il tar Sicilia aveva accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro mille .Poiche’ il praticante,per effetto della pronunzia cautelare, veniva ammesso alle prove, dopo il superamento delle stesse l’ordine territorialmente competente provvedeva all’iscrizione all’albo degli avvocati. Da ultimo,esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, Sez 3, ritenendo fondate le censure avanzate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, secondo cui vi è’ una equiparazione tra il possesso del diploma di specializzazione ed un anno di pratica forense, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato, condannando nuovamente l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate stavolta in euro duemila,oltre accessori. Pertanto, per effetto delle pronunzie rese dal tar il trentaquattrenne potrà’ esercitare la professione forense mentre l’ordine degli avvocati dovrà’ pagare le spese processuali.