Il Sig. R.D. di 34 anni di Aragona aveva iniziato il servizio di leva presso il Corpo “Cecchignola” di Roma ; nel corso del CAR a Chieti veniva punto da un insetto durante il servizio nei pressi dell’area attigua alla caserma, ove erano ammassati letame e rifiuti maleodoranti di vario genere, e per questo veniva medicato presso la locale infermeria. Dopo qualche mese, a causa di gravi sintomatologie, il giovane veniva ricoverato presso il Policlinico Militare “Celio” di Roma con la diagnosi “ipertransaminasi da ricontrollare”; successivamente veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso Policlinico Militare in quanto affetto da “iperpiressia, notevole splenomegalia, pancitopenia marcata, ipoalbuminemia, ipocolinesterasi, ipertransaminasemia, positività per menoma Leishmania Donovani al punto midollare e positività agli anticorpi anti leshmania” con diagnosi di “Leismaniosi viscerale di L.Donovani”. Seguivano ulteriori accertamenti presso l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni di Dio di Agrigento; per tali motivi il giovane veniva congedato. Ritenendo di avere contratto la predetta infermità a causa del servizio prestato, ed in particolare a causa della puntura d’insetto mentre si trovava in servizio inoltrava un’istanza tendente al riconoscimento della detta infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo; veniva pertanto visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, la quale riconosceva l’infermità “documentata pregressa lesmaniosi ..dipendente da causa di servizio”. Tuttavia, inopinatamente, il Comitato di Verifica per la causa di servizio del Ministero dell’Economia negava che la detta infermità fosse dipendente da causa di servizio: ed il Ministero della Difesa, recependo acriticamente il parere del Comitato, respingeva l’istanza del giovane, non riconoscendo dipendente da causa di servizio la citata patologia. Da qua la decisione del giovane aragonese di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia contro il Ministero della Difesa per l’impugnazione del citato decreto; in particolare il difensore del ricorrente Avvocato Girolamo Rubino ha dimostrato che il ricorrente prima di intraprendere il servizio militare non accusava alcun fastidio che potesse ricollegarsi all’infermità denunciata, atteso che nulla era stato rilevato in sede di visita di leva e lo stesso era stato dichiarato idoneo a svolgere il servizio militare. Solo successivamente, durante l’espletamento del servizio, a seguito della puntura di insetto subita nei pressi dell’area attigua alla mensa, ove erano ammassati letame e rifiuti maleodoranti di vario genere, il ricorrente aveva subito diversi ricoveri ospedalieri nel corso dei quali gli veniva diagnosticata la predetta patologia; ed allora, secondo il difensore del ricorrente, appariva incontestabile il nesso di interdipendenza fra la puntura durante il servizio ed il sorgere della predetta patologia. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore il Dr. Roberto Valenti, condividendo la tesi dell’Avvocato Rubino secondo cui il Ministero aveva rigetto l’istanza usando formule stereotipate (“non risultano sussistere nel tipo di prestazioni rese disagi o strapazzi di particolare intensità …”) , e pertanto non facendo buon governo del potere discrezionale esercitabile in materia, sindacabile per eccesso di potere, ha accolto il ricorso , annullando il provvedimento di diniego impugnato, e condannando il Ministero della Difesa anche al pagamento delle spese giudiziali. Per effetto delle sentenza resa dal TAR il giovane aragonese avrà diritto alla concessione dell’equo indennizzo mentre il Ministero della Difesa dovrà pagare le spese giudiziali.