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Il Tar condanna il Ministero dell’Interno e l’Assessorato Regionale dell’Energia in accoglimento di un ricorso proposto da una società licatese

18:16 – La società O.srl con sede in Licata nell’anno 2011 acquisiva da un’altra società il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, chiedendo ed ottenendo   ritualmente la voltura dell’autorizzazione all’uopo rilasciata dall’Amministrazione Regionale. Ma nel 2013 l’Assessorato Regionale dell’Energia revocava le autorizzazioni rilasciate alla società licatese, sulla base di un’informativa “atipica” emessa dalla Prefettura di Agrigento. Il legale rappresentante della società licatese esercitava il diritto di accesso agli atti , ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, e così apprendeva che la prefettura non escludeva il pericolo di permeabilità a possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa sulla base  tra l’altro del fatto che i soci avevano avuto dei rapporti, peraltro indiretti, ovvero relazioni societarie con soggetti controindicati, tra i quali alcuni soggetti appartenenti alla famiglia licatese Stracuzzi.  La società licatese ha proposto allora un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di revoca delle autorizzazioni già rilasciate nonchè dell’informativa emessa dalla Prefettura di Agrigento. In particolare gli Avvocati Rubino e Valenza hanno sostenuto che dopo l’entrata in vigore del “codice antimafia” non sarebbe più ammessa la cd. “informativa atipica” al fine di giustificare la revoca di un’autorizzazione già rilasciata, e che l’acquisto delle quote societarie era avvenuto nell’ambito della contrattazione con una società i cui soci ed amministratori erano dei professionisti degni di piena affidabilità; sottolineando altresì che uno dei soci della società ricorrente era stato in forza nella Guardia di Finanza, ricevendo nel corso della carriera numerosi encomi per il servizio prestato.  Il Tar Sicilia, Palermo, Sez.1, già in sede cautelare aveva ritenuto fondati i motivi di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e Valenza, ordinando alla Prefettura di Agrigento il riesame dell’informativa, in conformità al nuovo contesto normativo ; la Prefettura di Agrigento, in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa dal Tar aveva emesso un’informativa “liberatoria”, attestando che nei confronti della società licatese il pericolo di infiltrazione mafiosa non fosse sussistente. Esaminando il merito della controversia, da ultimo il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 1, Presidente il Dr. Nicolò Monteleone, Relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, preso atto della nuova informativa prefettizia liberatoria prodotta in giudizio  dagli avvocati Rubino e Valenza ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento assessoriale di revoca delle autorizzazioni già concesse, condannando il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale dell’Energia al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori come per legge. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar la società licatese potrà continuare l’attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi mentre il Ministero dell’Interno e l’Assessorato Regionale dell’Energia pagheranno le spese giudiziali.

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