La Professoressa Angela Bellia, di 51 anni, di Agrigento, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, nel settore concorsuale Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi, allegando il proprio curriculum e tutta la documentazione necessaria. Pubblicato l’elenco dei candidati abilitati la docente agrigentina apprendeva di essere stata giudicata inidonea; ma dalla lettura del giudizio collegiale ma anche dai singoli giudizi emergeva una evidente contraddittorietà nell’operato della commissione. Ed infatti i suddetti giudizi espressi dalla Commissione erano di eccellenza sia in termini qualitativi che quantitativi; tuttavia, in conclusione, la valutazione era negativa. Ed allora la professoressa Bellia, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, impugnava davanti al TAR Lazio il giudizio di inidoneità; il TAR adito con ordinanza accoglieva la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente ai fini del riesame. Ma la medesima Commissione Esaminatrice confermava nuovamente di non attribuire alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale; pertanto , con ricorso per motivi aggiunti la professoressa Bellia impugnava davanti al TAR Lazio il nuovo giudizio di non idoneità. Con sentenza di merito il Tar Lazio , ritenendo che l’esito di inidoneità si poneva in insanabile contrasto con le premesse, rivelandosi illogico ed incongruente oltre che contraddittorio, accoglieva il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, ordinando al MIUR di procedere al riesame del giudizio ad opera di una differente commissione e condannando il Ministero al pagamento delle spese giudiziali. Inopinatamente anche la nuova Commissione deliberava di non attribuire alla candidata l’abilitazione scientifica nazionale, in palese contraddittorietà rispetto alle pubblicazioni scientifiche ed ai titoli oggetto di valutazione; donde la proposizione di un nuovo ricorso giurisdizionale davanti al TAR Lazio, sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino. L’Avvocato Rubino in particolare ha censurato il provvedimento impugnato sotto un duplice profilo; in primo luogo in quanto il giudizio collegiale e quello individuale di un singolo commissario sarebbero identici, in violazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, ed in secondo luogo sotto il profilo dell’eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrio, essendovi una intrinseca contraddizione tra le lusinghiere considerazioni spese dai commissari nei giudizi individuali e le negative conclusioni della procedura. Il TAR del Lazio, Sezione Terza, ritenendo fondate entrambe le censure formulate dall’Avvocato Rubino, ha accolto anche il nuovo ricorso , annullando il provvedimento impugnato e condannando nuovamente il Ministero al pagamento delle spese giudiziali. A questo punto la ricorrente dovrà essere valutata nuovamente ad opera di una commissione del tutto diversa rispetto a quella che aveva in precedenza , operato mentre il Ministero dell’Istruzione dovrà pagare le spese anche del nuovo giudizio in cui è risultato soccombente.