Il TAR salva le nuove contrattualizzazioni delle strutture odontoiatriche accreditate
Tv Sicilia 24
Numerosi titolari di studi e ambulatori odontoiatri accreditati erano stato avviati alla contrattualizzazione in virtù di decreti assessoriali aventi ad oggetto la determinazione provvisoria degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica , ed avevano sottoscritto il contratto per l’attribuzione del budget. Ma il Coordinamento Regionale Odontoiatria ambulatoriale di territorio (C.R.O.A.T.) in persona del legale rappresentante Dott. Francesco Salerno, aveva impugnato , con il patrocinio dell’Avvocato Maria Gabriella Valenti,sia il decreto assessoriale avente ad oggetto la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica, assumendo la lesività di alcune disposizioni per le strutture sanitarie già contrattualizzate, sia il decreto assessoriale disciplinante l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie per la specialistica privata, sia il decreto assessoriale con cui è stato concesso l’accreditamento istituzionale agli studi ammessi alla contrattazione. In particolare l’Avvocato Valenti nell’interesse del C.R.O.A.T. ha lamentato, tra l’altro, una presunta forma di eccesso di potere, per avere l’Assessorato asseritamente determinato gli aggregati di spesa senza la previa audizione delle organizzazioni sindacali, ed inoltre per avere preso in considerazione presunte immotivate esigenze di incremento dei soggetti contrattualizzabili sul territorio; ed ancora lamentando l’asserita illegittimità derivata dei successivi accreditamenti disposti in favore degli studi odontoiatrici asseritamente senza la previa verifica del fabbisogno assistenziale accertato secondo la programmazione regionale. Si sono costituiti in giudizio numerosi titolari di studi e ambulatori odontoiatrici accreditati, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso, e comunque l’infondatezza nel merito, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che la contrattualizzazione di nuovi soggetti rappresenta un intervento necessario per porre fine ad un sistema che, in contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza, favoriva indiscriminatamente le strutture accreditate e già convenzionate in danno delle strutture accreditate e non ancora convenzionate; ed hanno in proposito richiamato un precedente giurisprudenziale del TAR Sardegna secondo cui la tutela della concorrenza si svolge non soltanto garantendo la più ampia partecipazione al mercato degli operatori economici interessati ma anche attraverso regole giuridiche che impediscano il consolidamento di posizioni dominanti . Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Impiduglia, ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, il ricorso proposto dal C.R.O.A.T. condannando quest’ultimo anche al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, i titolari degli studi ed ambulatori accreditati manterranno la contrattualizzazione mentre i ricorrenti pagheranno le spese giudiziali.