11.36 – Il sig. D.G. , di anni 42, arruolato nel Corpo delle Capitanerie di Porto, sottuficiale in servizio presso il Circomare di Licata , in un primo momento era stato confermato nella sede di servizio; da ultimo , per inderogabili esigenze d’impiego, veniva trasferito d’autorità al Compamare di Corigliano Calabro con decorrenza gennaio 2015. Il sottuficiale ha allora proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, contro il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per l’annullamento, previa sospensione, del trasferimento d’autorità dal Circomare di Licata al Compamare di Corigliano Calabro. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profilo di eccesso di potere, per carenza di motivazione e per contraddittorietà manifesta tra atti successivi della pubblica amministrazione, nonchè per violazione del principio dell’affidamento, avente rilevanza costituzionale; sottolinenando altresì il “periculum in mora”, rappresentato dall’eventuale decadenza della concessione dell’alloggio di servizio. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta di sospensiva. Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 1, Presidente il Dr. Nicolò Monteleone, Relatore il Dr. Luca Lamberti, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza sotto il profilo dell’eccesso di potere, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar Sicilia, il sottufficiale resterà in servizio presso il Circomare di Licata e manterrà anche l’alloggio di servizio.