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Il Tribunale di Agrigento condanna il Comune di Lampedusa

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Tar 01L’Architetto C.B. di 61 anni di Grotte era stato incaricato  con delibera n. 285 del 29 ottobre 1998 di redigere il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del Comune di Lampedusa e Linosa, ma insorgeva tra le parti un contenzioso. Nell’anno 2007, durante la pendenza della lite, al dichiarato scopo di porvi fine le parti stipulavano una transazione per effetto della quale il Comune si impegnava a pagare all’Architetto la somma di euro 96.00 a titolo di competenze professionali; tale transazione veniva approvata con delibera di giunta municipale su proposta del dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, munita di visto di regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria. Ma il Comune effettuava soltanto il pagamento di un acconto;  sicchè l’Architetto incaricato,  assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, chiedeva ed otteneva da parte del Tribunale di Agrigento l’emissione di un decreto ingiuntivo. Avverso la predetta ingiunzione di pagamento il Comune di Lampedusa e Linosa proponeva un’articolata opposizione, deducendo in particolare l’incompetenza del sindaco a sottoscrivere l’atto di transazione, nonchè l’asserita mancata previsione dell’impegno di spesa,  nonchè asseriti inadempimenti contrattuali. Si costituiva nel giudizio di opposizione l’architetto incaricato,  sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, sostenendo la competenza della giunta in ordine alle transazioni, tra l’altro nel caso in esame su proposta del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, e con rituale attestazione di copertura finanziaria, e  sostenendo ancora che il commissario ad acta nominato dalla regione siciliana per l’adozione del piano urbanistico aveva dato atto del puntuale adempimento da parte del professionista incaricato in ordine alla consegna di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla legge, sebbene il Comune avesse successivamente sostenuto che taluni elaborati risultavano “smarriti”. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ritenendo l’opposizione del Comune di Lampedusa e Linosa infondata, e condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Cucchiara in ordine alla validità della  ratifica da parte del dirigente competente della transazione intervenuta, ha respinto l’opposizione proposta dal Comune di Lampedusa e Linosa , dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannando il Comune di Lampedusa e Linosa anche al pagamento della spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro quattromila, oltre accessori. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal tribunale di Agrigento, nessun inadempimento contrattuale è ipotizzabile in capo al professionista incaricato mentre il comune dovrà pagare oltre alle competenze dovute anche le spese processuali.

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