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La Giustizia Amministrativa dà torto all’Assessorato regionale della Salute.

13:03 – Un folto gruppo di titolari di ambulatori odontoiatrici accreditati con il servizio sanitario regionale , ma non titolari di rapporti contrattuali, aveva chiesto una convocazione per la contrattazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del servizio sanitario regionale,  ricevendo  però un diniego. Gli odontoiatri hanno allora proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Monica di Giorgio, per l’annullamento dei provvedimenti di diniego notificati. In pendenza di tale ricorso l’Assessorato regionale della salute emanava il decreto avente ad oggetto la determinazione degli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata; in tale decreto la possibilità di stipulare contratti con nuove strutture già accreditate veniva subordinata a due condizioni di difficile realizzazione: la non totale fruizione dell’aggregato di spesa e l’ubicazione della struttura accreditata in zone carenti di assistenza. Anche il nuovo decreto veniva impugnato dagli odontoiatri, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino, Impiduglia e Di Giorgio, i quali hanno sostenuto che sarebbe stato illegittimamente mantenuto un trattamento di favore per le strutture già contrattualizzate rendendo marginale l’ipotesi della stipula delle convenzioni da parte di altri soggetti accreditati. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso; si sono costituiti in giudizio anche alcuni titolari di strutture ambulatoriali accreditate e contrattualizzate nella branca di odontostomatologia per chiedere il rigetto del ricorso. Gli avvocati Rubino, Impiduglia e Di Giorgio hanno replicato alle parti resistenti , richiamando precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, e sottolineando l’illegittimità delle disposizioni che precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell’offerta, perchè contrastanti con la normativa comunitaria relativa alla tutela della libertà di concorrenza. Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 3, Presidente il Dr. Nicolò Monteleone, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure avanzate dagli avvocati Rubino, Impiduglia e Di Giorgio ha accolto il ricorso ed ha annullato il decreto assessoriale impugnato, riconoscendo in linea di principio il diritto dei ricorrenti alla stipula delle convenzioni finalizzata alla erogazione di prestazioni specialistiche a carico del servizio sanitario regionale.

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