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La partecipazione ai funerali di un mafioso non è sintomo di infiltrazione mafiosa. Il CGA annulla informativa antimafia a carico di società favarese

La società Alpa Costruzioni srl con sede in Favara aveva proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara,  contro il Ministero dell’Interno ed altri per l’annullamento dell’informativa supplementare atipica resa dalla Prefettura di Agrigento,  nonchè per l’annullamento del provvedimento con cui il Consorzio di garanzia Fidi tra piccole e medie Industrie di Agrigento aveva disposto la sospensione dei rapporti con l’impresa ricorrente in applicazione di quanto previsto nel “protocollo di legalità”; si era costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso anche  l’Unione degli Industriali e Artigiani della Provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante Giuseppe Catanzaro. L’informativa prefettizia si basava sul legame di parentela tra l’amministratore unico Sig. Alaimo Antonio e uno dei soci (Alaimo Gaetano) , rispettivamente figlio e padre, con soggetto condannato per associazione mafiosa (rispettivamente , cugino in primo grado e nipote) residente in Castrofilippo, nonchè su presunte frequentazioni di interesse del socio , padre dell’Amministratore Unico. Gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno formulato una pluralità di censure avverso i provvedimenti impugnati, in primo luogo con riferimento al legame di parentela; ed infatti il congiunto sig. Alaimo Angelo , già pregiudicato per reati di mafia, perchè condannato per avere favorito la latitanza di un noto mafioso, risultava essere stato assolto “per non avere commesso il fatto” con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 29 giugno 2012, e quindi in data antecedente all’informativa impugnata. Ed ancora con riferimento alle frequentazioni del Sig. Alaimo Gaetano,  quest’ultimo era stato notato dai militari dell’Arma partecipare ai funerali di Pitruzzella Gioacchino, presunto mafioso di Favara, ed era stato notato nel 2004 in compagnia di due soggetti, Pullara Calogero e Vassallo Lillo, del tutto estranei ad ambienti mafiosi. Ed infine il fatto che il Sig. Alaimo Gaetano abbia rivestito la qualità di persona offesa in un procedimento penale a carico di presunti mafiosi per essere stato costretto , come amministratore unico della società ricorrente, a pagare una somma di denaro , dimostrava che quest’ultimo aveva subito pressioni della criminalità organizzata e ne era rimasto intimorito. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione  della richiesta cautelare avanzata dai difensori della società ricorrente. Già in sede cautelare il CGA, nella valutazione dei contrapposti interessi, aveva accolto la richiesta cautelare avanzata dagli avvocati Rubino e Cucchiara; da ultimo, esaminando il merito della controversia , il Consiglio di Giustizia amministrativa ha accolto integralmente i motivi di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e Cucchiara, ed ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, ed in primo luogo l’informativa prefettizia. In particolare il CGA ha ritenuto che la partecipazione ai funerali, in mancanza di altri indizi, sia un fatto privo di ogni significato in ordine al condizionamento mafioso della società ricorrente; ed ancora che non risultava sussistente alcun riscontro circa possibili ricadute delle relazioni parentali sull’attività imprenditoriale condotta dalla società ricorrente ; ed infine che non poteva essere certo considerato con disfavore il fatto che il Sig. Alaimo Gaetano avesse  rivestito la qualità di persona offesa in un procedimento penale a carico di presunti mafiosi per essere stato costretto, come amministratore unico della società ricorrente, a pagare una somma di denaro . Per effetto della sentenza resa dal CGA il Consorzio di Garanzia fidi tra piccole e medie industrie della provincia di Agrigento dovrà ripristinare i rapporti contrattuali con la società ricorrente, essendo stata annullata l’informativa prefettizia posta a base del provvedimento di sospensione.

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