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L’ARS APPROVA LA LEGGE SULL’ACQUA PUBBLICA

Nota stampa del Sindaco di Casteltermini avv. Nuccio Sapia:

Nella legge appena approvata dall’ARS  ha pure trovato ingresso un importante emendamento inserito all’art.7 “Regime transitorio” che per gli effetti che produce interessa da vicino i cittadini della provincia di Agrigento.

E’ previsto, infatti, che anche per i comuni il cui servizio idrico integrato è affidato al concessionario privato è data facoltà di gestire il servizio in forma diretta e pubblica attraverso la costituzione di sub ambiti composti da più comuni che provvederanno alla gestione unitaria del servizio.

L’emendamento, dopo una sospensione della votazione disposta dal Presidente Ardizzone , è stato approvato a maggioranza con 32 voti favorevoli e 17 contrari, ha subito modificazioni rispetto al testo originale che prevedeva per l’appunto la gestione diretta in capo ai comuni.

L’articolo nella stesura definitiva, invece,  attribuisce la facoltà ai comuni ricadenti nello stesso ambito, compresi quelli che hanno consegnato le reti, di deliberare – entro novanta giorni dalla data di pubblicazione – la gestione diretta del servizio idrico nella forma gestionale prevista dei sub ambiti.

Ci sono voluti quasi due anni di battaglie e azioni di protesta anche eclatanti per giungere ad un primo significativo risultato.

Presente al momento del dibattito e della votazione una folta delegazione dei Sindaci, gli stessi che, come si ricorderà, hanno manifestato anche con gesti eclatanti  (si sono incatenati avanti Palazzo D’Orleans) per protestare contro quella che è stata definita l’anomalia Agrigentina caratterizzata notoriamente dal caro bollette  e da insopportabili differenze tariffarie.

Esprime soddisfazione Nuccio Sapia Sindaco di Casteltermini e coordinatore dei Sindaci dei comuni gestiti da Girgenti Acque che ha ispirato l’emendamento e che ha costantemente seguito i lavori insieme con il Sindaco di Grotte Paolino Fantauzzo e con quello di Lucca Giuseppe Puccio.

Un risultato lusinghiero che premia la pervicace protesta attuata dai Sindaci. E’ indubbio che senza l’approvazione dell’emendamento – dichiara Sapia – la maggior parte della popolazione agrigentina sarebbe rimasta tagliata fuori e l’acqua pubblica sarebbe stata ancora una volta un miraggio, l’ennesima beffa. Adesso, invece, le amministrazioni locali possono contare su uno strumento legislativo che li pone nella condizione di avviare un nuovo percorso per giungere al più presto alla gestione diretta e pubblica dell’acqua seppure attraverso la costituzione di consorzi e/o forme associative tra comuni. Certo, avremmo voluto attenere di più e subito, tuttavia l’obiettivo tanto atteso dalle nostre popolazioni è di quelli importanti. Ci avviamo, di fatti, verso una nuova fase ove il bene comune “acqua” anche nella nostra provincia diventa sempre più accessibile a tutti, così come, peraltro, auspicato recentemente da S.E. Cardinale Montenegro.

Bisogna doverosamente plaudire per il lavoro svolto l’On.le Salvatore Cascio, primo firmatario dell’emendamento che ha saputo con passione ed impegno politico coordinare i lavori e cucire i rapporti in aula,  gli On.li Cani e La Rocca Ruvolo che non solo hanno sottoscritto l’emendamento ma si sono attivati per farlo approvare, l’On. Mangiacavallo che si è adoperato in ogni modo per giungere all’obbiettivo, l’On. Cimino e Fontana che sono intervenuti a sostegno votando a favore nonchè tutti gli altri deputati non agrigentini che hanno permesso di pervenire all’importante risultato.

Di seguito il testo definitivo dell’emendamento all’art. 7:

Nelle more dell’esperimento delle procedure , i comuni afferenti ai disciolti Ambiti Territoriali Ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l’implementazione sull’intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all’art.147, comma 2, lett. B), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 4 dell’art. 6.”

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