Quest’ultima, originaria aggiudicataria, con successivo ricorso proposto innanzi al T.A.R. Palermo, decideva di agire in giudizio chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti relativi al pubblico incanto indetto, nella parte in cui il seggio di gara, previa rideterminazione della soglia di anomalia, aveva disposto la rinnovazione della gara stessa con l’aggiudicazione definitiva in favore di un’altra impresa concorrente, la società COSPIN Costruzioni s.r.l. con sede in Catania.
Nel corso di un’attività di verifica della Stazione appaltante, infatti, erano state riscontrate irregolarità e false dichiarazioni con riguardo agli oneri contributivi in capo a talune imprese partecipanti e, pertanto, era stata disposta l’esclusione delle imprese che avevano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla regolarità contributiva e la formulazione di una nuova proposta di aggiudicazione provvisoria.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati, anche la società controinteressata COSPIN Costruzioni s.r.l., aggiudicataria definitiva della gara, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto integrale del ricorso presentato dalla concorrente B.C.S.Costruzioni s.r.l.
In particolare l’avv. Girolamo Rubino ha sostenuto che la verifica ed il rinnovato calcolo della nuova soglia di anomalia costituivano un atto dovuto per l’Amministrazione atteso il chiaro tenore del bando (“lex specialis”), il quale espressamente prevedeva l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non avessero dimostrato il possesso del requisito di regolarità contributiva.
Il TAR Sicilia Palermo, Sezione II, condividendo le tesi formulate dall’Avv. Girolamo Rubino e la giurisprudenza dallo stesso richiamata, ha respinto il ricorso presentato dalla ditta originaria aggiudicataria, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio e riconoscendo, per l’effetto, la legittimità della rinnovazione della procedura di gara.