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Nuove norme UE per la tracciabilità dei prodotti ittici e la tutela dei consumatori: la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle avvia campagne di informazione ed intensifica i controlli

09:03 – La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle informa che dal 13/12/2014 il Regolamento (CE) n. 1379/2013 ha introdotto, a tutela dei consumatori finali di prodotti ittici, l’obbligo di inserire in etichetta informazioni aggiuntive rispetto alle precedenti norme UE e nazionali, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura in ogni fase della filiera, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

La tracciabilità della filiera è stata finora disciplinata dai Reg. (CE) n. 1224/2009 e 404/2011 che hanno trattato, in prevalenza, aspetti relativi a sbarco e prima vendita del prodotto mediante predisposizione di documenti volti alla corretta registrazione dei dati di cattura (giornale di pesca, dichiarazione di sbarco), pesatura e commercializzazione (note di vendita, dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto). Con la nuova disciplina, dettata dall’art. 35 del Reg. n. 1379/2013, le etichette riportanti le informazioni di vendita al consumatore dovranno riportare:

Per rendere disponibili tali informazioni al consumatore, esse dovranno essere ricavabili da tutta la documentazione di accompagnamento dei prodotti in ogni fase della commercializzazione. Di conseguenza, ogni operatore (anteriormente alla prima vendita) dovrà suddividere il pescato in partite e, in seguito, dovrà apporre su ogni partita le informazioni atte a garantire la tracciabilità del prodotto, utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo, oppure un sistema di marcatura. L’unica esenzione consentita riguarda i piccoli quantitativi di prodotto, venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 € al giorno per consumatore.

L’art. 39 del Reg. n. 1379/2013 prevede inoltre che, in aggiunta alle informazioni obbligatorie, possano essere fornite ulteriori informazioni su base volontaria: data di cattura dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura; data dello sbarco dei prodotti o informazioni riguardanti il porto di sbarco, informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca utilizzati; informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio; informazioni di tipo ambientale; informazioni di tipo etico e sociale; informazioni sulle tecniche e pratiche di produzione.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle ha avviato, insieme ai dipendenti Uffici Circondariali Marittimi di Lampedusa, Licata e Sciacca, un’attenta opera di sensibilizzazione e informazione presso la locale marineria, le imprese di pesca ed i commercianti al dettaglio per illustrare le novità, evidenziando che al termine del naturale periodo di adeguamento eventuali violazioni in materia di tracciabilità dei prodotti ittici saranno punibili con una sanzione da 600 a 3.500 €, ai sensi dell’art. 18, c. 3, del D. Lgs. n. 109/1992.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle

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