Una lista di 28 tra limitazioni, divieti e indicazioni, che potrà valere fino a estate inoltrata
Quello di sabato 22 marzo non sarà l’ultimo DPCM dell’emergenza Coronavirus firmato dal premier Giuseppe Conte. Nella nuova bozza di decreto, che il Consiglio dei ministri approverà oggi 24 marzo, c’è una lista di 28 tra divieti, obblighi e limitazioni delle libertà personali e di gruppo messi in campo per contenere il contagio.
“Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo provvedimento a fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che sono in vigore saranno prorogate fino al 31 luglio. Noi siamo pronti in qualunque momento, e mi auguro prestissimo, ad allentare la morsa delle misure restrittive, a superarle e siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza, ovvero il 31 luglio, potremo tornare alle nostre abitudini di vita”. – Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, un intervento che è ancora in corso in cui ha voluto chiarire anche alcune date circolate oggi.
Quindi, dalle parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalle misure possono essere adottate su tutto il territorio nazionale o su parti di esso, “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”. Inoltre, per chi non rispetta le regole anti-contagio si prevede una sanzione amministrativa con il “pagamento di una somma da euro 400 a euro 3mila“.
Si tratta di “un decreto che riordina le misure di questa fase” spiega il premier, che “ogni 15 giorni” riferirà “in Parlamento sulle misure adottate”. “Abbiamo regolamentato in modo più puntuale e trasparente i rapporti tra attività del governo e il Parlamento – sottolinea – Ogni decreto, ogni iniziativa governativa sarà trasmessa ai presidenti delle Camere“. “Abbiamo regolamentato in modo lineare gli interventi del governo e le regioni – precisa – Lasciamo che i presidenti delle regioni possano adottare nell’ambito delle loro competenze anche provvedimenti più restrittivi, più severi e ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata a tutto il territorio nazionale dai nostri interventi”.
Ecco la lista completa dei divieti:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;
- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessita da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessita previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale”.