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Ordinanza nell’Area portuale di P. Empedocle che disciplina della pesca sportiva con canna da riva

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Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Canna da pesca

08:17 – La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle ha emanato l’Ordinanza n. 28/2015 del 16/06/2015, con cui è stata autorizzata la proroga, fino al 30/06/2016, allo svolgimento della pesca sportiva in 3 zone dell’area portuale di P. Empedocle.

La precedente Ordinanza n. 71/2014, approvata in via sperimentale il 29 dicembre scorso per la durata di 6 mesi su richiesta della Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS) previo parere conforme dell’amministrazione comunale, è stata accolta con grande favore dai tanti appassionati della disciplina che, per la prima volta, hanno potuto esercitare l’attività (nel rispetto di alcune prescrizioni igieniche e di sicurezza) all’interno dello scalo, con notevole ritorno per la città dal punto di vista economico, culturale e turistico.

La pesca sportiva resta consentita, fino al 30/06/2016, in tre zone dell’area portuale non utilizzate per esigenze connesse al traffico marittimo e portuale: AREA 1): la porzione di litorale, adiacente al parcheggio Torre Carlo V, compresa tra il cantiere navale “Primatour” e l’area di cantiere per la nautica da diporto; AREA 2): la porzione di banchina portuale compresa tra l’ufficio di sanità marittima e l’ex cantiere navale “Bonsignore”; AREA 3): la porzione centrale del molo di ponente compresa tra l’area di cantiere per la nautica da diporto e l’area in concessione alla soc. ENEL. In tali aree è consentita la pesca sportiva con canna da riva (massimo 5 per persona), con divieto di cattura di più di 5 kg di pesce al giorno per persona. Ogni pescatore sportivo deve essere in possesso di attestato di avvenuta registrazione sull’apposita pagina del sito web del Ministero delle politiche agricole. Per motivi sanitari è confermato il divieto di consumo umano e commercializzazione del pescato (con obbligo di rilascio in mare degli esemplari vivi o di smaltimento ai sensi delle vigenti norme), salva espressa certificazione di idoneità al consumo da parte dell’ASP. L’attività non è consentita in caso di avverse condizioni meteomarine o di scarsa visibilità. Ai pescatori sportivi è fatto divieto di transito e sosta con autoveicoli, moto o biciclette all’interno delle aree in parola, di entrare in acqua, di utilizzare in area demaniale o portuale strutture fisse o mobili, di assumere comportamenti pericolosi per la propria o altrui incolumità, di svolgere l’attività in zone caratterizzate da cedimenti strutturali, insidie o altri pericoli.

          Queste le principali novità introdotte con l’Ordinanza n. 28/2015:

  • estensione dell’orario di esercizio dell’attività (fino alle 20 in inverno, a mezzanotte in estate);
  • obbligo di munirsi di torcia a mano, o mezzo di illuminazione similare, per l’utilizzo a soli fini di sicurezza personale in orario notturno o in caso di scarse condizioni di visibilità;
  • divieto di eseguire alcuna operazione di prelievo di acqua di mare per qualsiasi operazione, a seguito di apposita comunicazione dell’ASP 1 di Agrigento;
  • obbligo di utilizzo di acqua di mare pulita e, comunque, prelevata fuori dalle aree portuali, per trattare e lavare i prodotti della pesca e produrre ghiaccio, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004;
  • obbligo di installazione di cartellonistica dedicata, a cura della FIPSAS.

Al fine di garantire il rispetto dell’Ordinanza, le aree interessate saranno sottoposte a mirate attività di vigilanza dal personale della Guardia Costiera. Le Ordinanze sono reperibili sul sito www.guardiacostiera.it/portoempedocle, dove sono riportate tutte le norme emanate dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle per fini di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e polizia marittima.

dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di P. Empedocle

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