Dal 15 giugno al 30 settembre, infatti, in prossimità di boschi e terreni, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, sarà vietato accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio; parcheggiare a contatto con l’erba secca.
Obbligati a rimuovere qualsiasi elemento che possa innescare e/o accrescere il pericolo di incendi i proprietari, conduttori e/o gestore di terreni non coltivati, gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali.
Gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno e mantenuti per tutto il periodo estivo. Le inosservanze verranno perseguite ricorrendo alla Forza Pubblica.
La fascia protettiva da mantenere dovrà avere, di norma, larghezza non inferiore a 10 m., misura che si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di agriturismi, alberghi e strutture ricettive e per i concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico.
Diverse le tipologie di sanzioni da applicare per gli inadempienti, da quelle amministrative pecuniarie che vanno dalle 51,00 alle 258,00 €. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato; a €.169,00 per mancato diserbo di aree incolte che insistono su fronti stradali di pubblico transito (ridotta del 30%, pari a €. 118,30 se l’oblazione sarà effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione); nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, la sanzione applicata sarà non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore a 10.329,00 Euro. A carico degli inadempienti, inoltre, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del codice penale.
Il Sindaco ricorda che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a dare immediata segnalazione chiamando una delle seguenti Amministrazioni:
Vigili del Fuoco tel. 115
Corpo Forestale tel. 1515
Comando di Polizia Municipale di Canicattì tel. 0922-734611
Carabinieri tel. 112
Polizia di Stato tel. 113
Il sindaco, Ettore Di Ventura, sollecita la cittadinanza ad avere rispetto dell’ambiente.