Nella premessa della delibera si spiegano tutti i passaggi della vicenda.
Nel provvedimento, si evidenzia subito che il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana non ha fatto pervenire al Comune di Sciacca “la denuncia del trasferimento dell’immobile, finalizzata all’eventuale esercizio del diritto di prelazione, in ottemperanza all’articolo 62 del Decreto Legislativo 42/2004. Con nota del 3 giugno 2015, il Comune di Sciacca richiedeva all’Assessorato regionale, alla Soprintendenza di Agrigento e alla Ferservizi di voler chiarire lo stato del procedimento, nell’eventuale possibilità di poter dare seguito all’atto di indirizzo del Consiglio comunale ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione sull’immobile”.
“Il Comune di Sciacca – continua la delibera – a seguito della nota di riscontro della Ferservizi del 3 agosto 2015 ha appreso che il procedimento di legge per l’esercizio del diritto di prelazione si era concluso con la nota protocollo 3044 datata 23 gennaio 2015 (erroneamente l’anno indicato come 2014) con la quale la Regione Siciliana comunicava al notaio Filippo Palermo di Menfi nella qualità di rogante dell’atto di compravendita del 14 novembre 2014 repertorio 20104, che la condizione sospensiva, apposta all’atto di compravendita dell’ex stazione di Sciacca ‘deve considerarsi avverata, stante il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di questa Amministrazione e di tutti gli enti a ciò preposti”.
“Il Comune di Sciacca con nota del 18 settembre ha chiesto chiarimenti in merito al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che, a sua volta, con nota del 30 settembre 2015 ha invitato la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento a fornire informazioni allo stesso e al Comune di Sciacca sull’istruttoria posta in essere ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Codice dei Beni Culturali, in ordine all’alienazione dell’immobile ‘ex stazione ferroviaria di Sciacca’”.
“In riscontro alla nota del Sindaco del 27 ottobre 2015 di chiarimenti in ordine ai profili giuridici del procedimento, l’Ufficio Legale del Comune rilevava la possibilità di attivare apposito ricorso giurisdizionale amministrativo finalizzato all’annullamento della nota dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana protocollo 3044 del 23 gennaio 2014 (2015), ai soli fini di un risarcimento danni per essere stato il Comune indebitamente estromesso dalla possibilità di partecipare a un procedimento amministrativo nel quale aveva diritto per legge di esercitare la prelazione”.
Il Sindaco ha dato, quindi, “indirizzo per la predisposizione del ricorso al fine della salvaguardia della volontà del Consiglio comunale, manifestata con la mozione di indirizzo approvata con delibera n. 31 del 28 maggio 2015”.
“Questo – dichiarano il sindaco Di Paola e l’assessore Bivona – è l’unico percorso giuridico possibile, come chiaramente espresso dal Consiglio di Stato con decisione del 30 ottobre 2009 n. 6703”.