A partire dall’1 aprile 2019 – ordina il provvedimento – gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile. È consentito fino al 31 marzo l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini.
A partire dal 1° gennaio 2020, i titolari che esercitano le attività della ristorazione e gli esercizi di generi alimentari e ogni centro vendita di stoviglie per alimentari, dovranno esercitare agli acquirenti esclusivamente la vendita, la distribuzione, l’utilizzo e il consumo di materiale monouso del tipo biodegradabile e/o compostabile (posate, piatti, bicchieri, cannucce ecc.). È consentito, limitatamente ai successivi 30 giorni di entrata in vigore dell’ordinanza, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte di materiale monouso non biodegradabile e/o compostabile.
In occasione di feste pubbliche e sagre, i commercianti, i privati, le associazione, i comitati, gli enti, potranno distribuire al pubblico esclusivamente materiale monouso del tipo biodegradabile e/o compostabile.
L’ordinanza fa obbligo a tutti i residenti e o visitatori di utilizzare esclusivamente “materiale monouso” del tipo biodegradabile e/o compostabile (sacchetti da asporto, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati, cotton fioc).