La sig.ra M.R. di settantacinque anni, nata a Lampedusa, è proprietaria di un’area sita in contrada cala croce nell’isola di Lampedusa ; la stessa aveva presentato al comune di Lampedusa una richiesta tendente al rilascio di un permesso di costruire sulla predetta area per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione per uso turistico. Durante la fase istruttoria del procedimento venivano acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento, dell’Ispettorato delle foreste, dell’ASP di Palermo; pertanto il Comune assentiva la richiesta avanzata. Successivamente al rilascio del permesso di costruire la Sig.ra M.R. chiedeva al Comune di Lampedusa l’approvazione di una variante al permesso di costruire ; per la realizzazione della variante venivano parimenti acquisiti i pareri favorevoli da parte della Soprintendenza , dell’Ispettorato delle foreste e dell’ASP di Palermo. Ma l’Amministrazione comunale restava silente, nonostante la notifica di una atto di messa in mora; da qua la determinazione della signora lampedusana di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di variante.Il Tar accoglieva il predetto ricorso, e ordinava al Comune di Lampedusa di adottare entro trenta giorni un provvedimento espresso sulla richiesta di variante; a questo punto il comune di Lampedusa comunicava alla richiedente l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire , nonchè il preavviso di rigetto della richiesta di variante. La richiedente presentava una memoria procedimentale, corredata da apposita relazione tecnica, ma l’amministrazione Comunale, senza tenere conto delle osservazioni tecniche presentate, annullava in autotutela il permesso di costruire e rigettava il progetto di variante; da qua la determinazione della signora lampedusana di proporre un nuovo ricorso davanti al TAR Sicilia, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Cucchiara, per l’annullamento dei nuovi provvedimenti , gravemente lesivi, adottati dal comune. In particolare gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, sia perchè il Comune non aveva adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate, sia perchè il comune non aveva valutato il legittimo affidamento ingenerato in capo alla ricorrente in relazione al titolo edilizio rilasciato da lungo tempo. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione prima, Presidente il dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Caterina Criscenti, ha ritenuto fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Cucchiara, ed ha accolto il ricorso, condannando anche il Comune di Lampedusa al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro duemila oltre accessori. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR riacquista efficacia il titolo edilizio rilasciato alla signora lampedusana mentre il comune di Lampedusa e Linosa dovrà pagare le spese giudiziali.